Progetto

Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 37 pagine

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Art. 68 Centro di ricerca

L‘UFSPO svolge la ricerca tramite la SUFSM come previsto all‘articolo 59.

Art. 69 Mandati di ricerca

Nel quadro dei crediti approvati l’UFSPO può attribuire a istituti di ricerca pubblici e privati mandati conformi a scopi e orientamenti della ricerca della Confederazione nel campo delle scienze dello sport.

Art. 70 Sovvenzioni per la ricerca

1Su richiesta e nel quadro dei crediti approvati il DDPS può attribuire a istituti di ricerca pubblici e privati mandati per la realizzazione di progetti di ricerca che siano in stretta relazione con questioni attuali di politica dello sport e dell’incoraggiamento dello sport in generale.

2Le sovvenzioni sono di regola attribuite per un massimo di tre anni e ammontano a massimo il 70 per cento dei costi dichiarati e riconosciuti caso per caso dal DDPS.

3Se il DDPS approva l’attribuzione di sovvenzioni stipula con il richiedente un contratto. Esso può subordinare l’attribuzione di sovvenzioni al verificarsi di determinate condizioni.

Art. 71 Statistiche

A completamento delle statistiche dell’Ufficio federale di statistica l‘UFSPO può realizzare o far realizzare inchieste e studi statistici nel campo dello sport.

Titolo 3: Sport di prestazione

Art. 72 Misure di sostegno

1Nell’incoraggiamento dello sport giovanile di prestazione e dello sport di massimo livello l’UFSPO tiene in considerazione sforzi e interessi delle federazioni sportive nazionali in questi ambiti.

2Può sostenere scuole destinate agli sportivi fino al livello secondario II nei limiti in cui esse dispongano di un piano direttivo per il sostengo degli atleti di punta e dei giovani talenti.

Art. 73 Manifestazioni e congressi sportivi internazionali

1La Confederazione può partecipare alle spese per la candidatura e la realizzazione di manifestazioni sportive internazionali, a condizione che:

a. lo sport in questione sia particolarmente importante in Svizzera o la manifestazione sia particolarmente interessante per la piazza svizzera;

b. si tratti di un avvenimento di importanza europea o mondiale che non si tiene con regolarità in Svizzera;