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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori il cui accudimento non è soggetto all’obbligo di autorizzazione;

c. numero dei posti per l’accudimento a tempo pieno, nonché età ed eventuali esigenze particolari dei minori da accudire;

d. descrizione delle condizioni abitative;

e. descrizione della situazione finanziaria;

f. estratto del casellario giudiziale dei genitori affidatari e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia affidataria.

2 Coniugi, partner registrati o partner conviventi devono presentare una domanda congiunta. In casi giustificati l’autorità cantonale può concedere deroghe.

Art. 26 Autorizzazione

L’autorizzazione contiene almeno i seguenti dati:

a. il numero di posti per l’accudimento a tempo pieno che i genitori affidatari possono offrire;

b. la misura in cui i genitori affidatari possono accogliere minori il cui accudimento richiede requisiti particolari;

c. le forme di accudimento per cui sono adatti i genitori affidatari (accudimento permanente, durante i fine settimana, durante le vacanze, in situazioni di crisi acuta).

Sezione 5: Strutture a tempo pieno

Art. 27 Condizioni di autorizzazione

L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se la struttura a tempo pieno:

a. garantisce il rispetto dei principi di cui all’articolo 5;

b. dispone di un numero sufficiente di collaboratori con una formazione riconosciuta secondo l’articolo 28, in grado di comprovare la propria idoneità nonché adeguate capacità pedagogiche;

c. garantisce le prestazioni di pronto soccorso;

d. dispone di una base economica sicura;

e. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

Art. 28 Formazioni riconosciute

1 Il direttore della struttura a tempo pieno e i collaboratori incaricati dell’accudimento devono comprovare:

a. una formazione riconosciuta, conclusa o in corso, in: