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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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d. se il servizio di collocamento presso genitori affidatari intende offrire collocamenti per situazioni di crisi acuta, progetto per l’accertamento dell’idoneità dei genitori affidatari ad accudire minori in situazioni di crisi acuta.

Art. 34 Autorizzazione

L’autorizzazione contiene almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. l’idoneità del servizio di collocamento a procurare posti per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari;

b. la possibilità di fare ricorso al servizio di collocamento per la vigilanza sui genitori diurni o affidatari con cui è stato concluso un contratto di collaborazione;

c. nel caso di un servizio di collocamento presso genitori affidatari, l’idoneità a offrire posti per collocamenti in situazioni di crisi acuta;

d. i progetti presentati insieme alla domanda.

Capitolo 3: Diritti e doveri

Sezione 1: Contratto di accudimento

Art. 35 Contenuto

1 Prima dell’inizio del rapporto di accudimento, i genitori diurni, i genitori affidatari o la persona competente all’interno di una struttura diurna o a tempo pieno sono tenuti a stipulare un contratto scritto di accudimento con la persona o l’autorità che intende collocare il minore. Il contratto stabilisce in particolare:

a. il tipo di accudimento;

b. i diritti e i doveri delle parti;

c. il piano di accudimento, in particolare la durata prevista dell’accudimento;

d. il rispetto delle esigenze personali del minore;

e. la stipula delle assicurazioni necessarie;

f. il comportamento in caso di malattia o incidente del minore;

g. l’ammontare del compenso;

h. la procedura in caso di modifica e disdetta del contratto.

2 In caso di collocamento deciso da un’autorità devono inoltre essere stabiliti in particolare:

a. gli obiettivi dell’accudimento;

b. la natura e la portata della collaborazione con:

1. i genitori del minore accudito,

2. l’autorità che ha deciso il collocamento, o