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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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a. anche tali genitori affidatari o strutture dispongono di un’autorizzazione e sono sottoposti a vigilanza; e
b. l’autorità che ha deciso il collocamento ha dato il proprio consenso.
Art. 9 Divieto di accudimento
Se non sussiste alcun obbligo di autorizzazione, l’accudimento di minori può essere vietato a determinate persone se l’autorità cantonale rileva che queste non sono all’altezza del proprio compito per quanto concerne l’idoneità ad educare, il carattere o la salute, oppure se il bene del minore è minacciato per altri motivi.
Art. 10 Presentazione della domanda
1 Possono presentare una domanda di autorizzazione:
a. come genitori diurni o affidatari: le persone fisiche aventi l’esercizio dei diritti civili, indipendentemente dal loro stato civile e dal fatto che vivano da sole o insieme a un’altra persona maggiorenne;
b. per una struttura: le persone fisiche aventi l’esercizio dei diritti civili, le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, nonché le società di persone;
c. per un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari: le persone fisiche aventi l’esercizio dei diritti civili, le persone giuridiche di diritto privato o pubblico, nonché le società di persone.
2 La domanda va presentata presso l’autorità cantonale.
Art. 11 Esame della domanda
1 L’autorità cantonale esamina la domanda di autorizzazione.
2 A tal fine, può fare ricorso a uffici e persone che dispongono di determinate conoscenze specialistiche.
3 Può fare ricorso a servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari per un esame preliminare delle domande di autorizzazione come genitori diurni o affidatari. Può esaminare mediante procedura semplificata le domande già sottoposte a esame preliminare.
Art. 12 Decisione di autorizzazione
1 L’autorità cantonale decide se rilasciare l’autorizzazione motivando la decisione.
2 L’autorizzazione può avere una durata limitata ed essere subordinata a oneri e condizioni. Riporta in particolare indicazioni:
a. sui diritti e doveri dei richiedenti;
b. sui dati da trasmettere annualmente per le statistiche.
3 Le indicazioni di cui al capoverso 2 vengono fornite agli intermediari nel momento in cui comunicano la loro attività.