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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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3 L’autorità cantonale può chiedere di consultare i verbali della vigilanza.
Art. 64 Vigilanza sui servizi di collocamento presso genitori diurni e affida-
tari
1 L’autorità cantonale esamina annualmente i documenti presentati dai servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari e redige un verbale.
2 Esamina in particolare la documentazione, gli elenchi e i rapporti sulla vigilanza dei servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari (art. 53, 54 e 63).
3 Si accerta che le condizioni di autorizzazione siano ancora rispettate.
4 Può effettuare visite di controllo nella sede o nel domicilio del servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari oppure nelle sue filiali, nonché chiedere all’autorità cantonale competente per la sede della filiale di effettuare tali visite.
Art. 65 Eliminazione delle lacune riscontrate
1 Se si riscontrano lacune, l’autorità cantonale invita i genitori diurni, i genitori affidatari, la struttura o il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari ad adottare tempestivamente le misure necessarie per colmarle e a redigere un verbale sull’attuazione di tali misure.
2 L’autorità cantonale offre consulenza o procura un aiuto competente per colmare le lacune.
3 Se necessario, informa le seguenti persone o autorità delle constatazioni che hanno portato all’adozione di misure:
a. i genitori del minore, sempreché l’autorità che ha deciso il collocamento non abbia limitato o escluso tale comunicazione;
b. l’autorità che ha deciso il collocamento;
c. il curatore.
Art. 66 Vigilanza sugli intermediari, divieto dell’attività di mediazione
1 Le disposizioni concernenti la vigilanza sui servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari sono applicabili per analogia alla vigilanza sugli intermediari.
2 In casi fondati, in particolare quando i minori vengono collocati presso genitori affidatari non autorizzati oppure all’estero, l’autorità cantonale può vietare l’attività di mediazione.
Art. 67 Gratuità
1 L’attività di vigilanza non deve comportare spese a carico dei genitori diurni e affidatari.
2 Se i genitori diurni o affidatari non ottemperano ripetutamente all’invito a colmare le lacune riscontrate oppure provocano in altro modo e per propria colpa un aumento dell’attività di vigilanza, possono essere loro addebitate le pertinenti spese.