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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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Art. 51 Mediazione di posti per l’accudimento

1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari possono procurare posti per l’accudimento soltanto presso genitori diurni o affidatari che:

a. dispongono di un’autorizzazione cantonale;

b. hanno stipulato un contratto di collaborazione; e

c. sono idonei ad accudire il minore nel singolo caso.

2 Per la mediazione si basano sulla decisione dei genitori del minore o dell’autorità che ha predisposto il collocamento e si tengono regolarmente in contatto con tali persone o tale autorità.

Art. 52 Sostegno ai genitori diurni e affidatari

1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari assicurano che i genitori con cui collaborano, se necessario, ricevano consulenza da parte di un esperto idoneo.

2 L’esperto contatta il minore accudito e i suoi genitori diurni o affidatari ogni volta che ciò si riveli necessario.

Art. 53 Elenchi

1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari tengono elenchi in cui figurano:

a. i genitori diurni o affidatari con cui collaborano;

b. i minori accuditi.

2 Gli elenchi devono essere consegnati all’autorità cantonale:

a. per i servizi di collocamento presso genitori diurni: su richiesta;

b. per i servizi di collocamento presso genitori affidatari: annualmente.

3 Gli elenchi dei servizi contengono almeno i seguenti dati:

a. generalità dei genitori diurni o affidatari;

b. generalità del minore.

4 Gli elenchi dei servizi di collocamento presso genitori affidatari contengono inoltre i seguenti dati:

a. generalità dei genitori del minore;

b. data di entrata e di uscita;

c. luogo di dimora precedente e successivo;

d. rilevazioni e disposizioni mediche;

e. eventi particolari.