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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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Art. 51 Mediazione di posti per l’accudimento
1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari possono procurare posti per l’accudimento soltanto presso genitori diurni o affidatari che:
a. dispongono di un’autorizzazione cantonale;
b. hanno stipulato un contratto di collaborazione; e
c. sono idonei ad accudire il minore nel singolo caso.
2 Per la mediazione si basano sulla decisione dei genitori del minore o dell’autorità che ha predisposto il collocamento e si tengono regolarmente in contatto con tali persone o tale autorità.
Art. 52 Sostegno ai genitori diurni e affidatari
1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari assicurano che i genitori con cui collaborano, se necessario, ricevano consulenza da parte di un esperto idoneo.
2 L’esperto contatta il minore accudito e i suoi genitori diurni o affidatari ogni volta che ciò si riveli necessario.
Art. 53 Elenchi
1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari tengono elenchi in cui figurano:
a. i genitori diurni o affidatari con cui collaborano;
b. i minori accuditi.
2 Gli elenchi devono essere consegnati all’autorità cantonale:
a. per i servizi di collocamento presso genitori diurni: su richiesta;
b. per i servizi di collocamento presso genitori affidatari: annualmente.
3 Gli elenchi dei servizi contengono almeno i seguenti dati:
a. generalità dei genitori diurni o affidatari;
b. generalità del minore.
4 Gli elenchi dei servizi di collocamento presso genitori affidatari contengono inoltre i seguenti dati:
a. generalità dei genitori del minore;
b. data di entrata e di uscita;
c. luogo di dimora precedente e successivo;
d. rilevazioni e disposizioni mediche;
e. eventi particolari.