Progetto

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Art. 13 Modifica dell’autorizzazione

1 Nel caso di un cambiamento della situazione, l’autorità cantonale verifica in che misura sono ancora soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

2 Se necessario, adegua l’autorizzazione.

Art. 14 Ritiro dell’autorizzazione

1 Se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione non sono più soddisfatte e le lacune riscontrate non possono essere colmate entro il termine fissato o se le misure per rimediarvi risultano fin dall’inizio insufficienti, l’autorità cantonale ritira l’autorizzazione.

2 Quando decide di ritirare l’autorizzazione, l’autorità cantonale tiene conto in particolare delle conseguenze di un nuovo collocamento sul bene del minore.

3 Invita le persone e le autorità che hanno deciso il collocamento a collocare altrove i minori prima che il ritiro dell’autorizzazione abbia effetto. Se necessario, fornisce il proprio aiuto per il nuovo collocamento dei minori.

4 Se il bene del minore è seriamente minacciato, l’autorità cantonale informa l’autorità di protezione dei minori competente nel luogo di dimora abituale del minore della necessità di collocarlo immediatamente altrove. Nel caso di strutture, ne dispone la chiusura immediata.

5 Se ritira l’autorizzazione a un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari, verifica se i genitori che hanno collaborato con questo servizio:

a. sono ancora idonei ad accudire minori;

b. possono collaborare con un altro servizio.

Art. 15 Revoca dell’autorizzazione

1 Se a posteriori risulta che non erano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità cantonale la revoca.

2 Se al momento della revoca l’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione è già in corso, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro dell’autorizzazione.

Sezione 2: Genitori diurni

Art. 16 Numero di posti per l’accudimento diurno

1 I genitori diurni possono offrire fino a quattro posti per l’accudimento diurno, ognuno dei quali può essere assegnato a diversi minori in successione. Chi intende offrire più di quattro posti per l’accudimento diurno deve disporre di un’autorizzazione come struttura diurna e sottostà alle pertinenti disposizioni.

2 Se i genitori diurni intendono accudire minori al di sotto dei due anni o minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero di posti per l’accudimento diurno che tali genitori possono offrire.