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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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a. esercita un’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione senza disporre di tale autorizzazione; o

b. svolge attività di intermediazione e non adempie all’obbligo di comunicazione.

2 Il perseguimento penale compete all’autorità cantonale.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 81 Esecuzione

1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza. Disciplinano in particolare:

a. i requisiti necessari per i genitori diurni, i genitori affidatari, le strutture diurne e a tempo pieno, nonché i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari;

b. l’accertamento della situazione di un richiedente;

c. l’accertamento dell’idoneità di un posto per l’accudimento, in particolare nell’ambito dell’accudimento a tempo pieno;

d. l’attività di vigilanza.

2 I Cantoni si impegnano affinché le persone che, grazie all’attività svolta, dispongono di una lunga esperienza nell’accudimento di minori e la cui formazione non soddisfa i requisiti della presente ordinanza possano frequentare corsi di perfezionamento durante un adeguato periodo transitorio, parallelamente alla propria attività professionale.

Sezione 2: Diritto previgente: abrogazione

Art. 82 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 19 ottobre 19779 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione è abrogata.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 83 Domande pendenti

Le domande per l’accudimento di minori presso genitori affidatari o presso una struttura pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza vanno

9 RU 1977 1931, 1989 54, 2002 4167, 2007 5627