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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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f. l’accudimento di minori con domicilio in Svizzera da parte di strutture e genitori affidatari all’estero.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

a. minore: persona al di sotto dei 18 anni;

b. collocamento: affidamento di un minore ai fini dell’accudimento a genitori diurni, genitori affidatari, strutture diurne o a tempo pieno da parte dei genitori oppure per decisione di un’autorità;

c. posto per l’accudimento diurno: posto per l’accudimento di un minore al di sotto dei 16 anni nel corso della giornata, per più di 10 ore a settimana e più di 12 settimane all’anno;

d. genitori diurni: persone che, dietro compenso, offrono un determinato numero di posti per l’accudimento diurno nella propria economia domestica;

e. struttura diurna: struttura che, dietro compenso, offre un determinato numero di posti per l’accudimento diurno;

f. servizio di collocamento presso genitori diurni: servizio che procura posti presso genitori diurni e segue il rapporto di accudimento;

g. posto per l’accudimento a tempo pieno: posto per l’accudimento di un minore per più di tre giorni e tre notti a settimana, e ciò per più di quattro settimane consecutive o più di dieci settimane nel corso dell’anno;

h. genitori affidatari: persone che, dietro compenso oppure a titolo gratuito, offrono un determinato numero di posti per l’accudimento a tempo pieno nella propria economia domestica;

i. struttura a tempo pieno: struttura che, dietro compenso oppure a titolo gratuito, offre un determinato numero di posti per l’accudimento a tempo pieno;

j. servizio di collocamento presso genitori affidatari: servizio che procura posti a tempo pieno presso genitori affidatari e segue il rapporto di accudimento;

k. intermediario: servizio che, dietro compenso, procura posti per l’accudimento a tempo pieno presso genitori affidatari o strutture a tempo pieno;

l. compenso: qualsivoglia indennizzo in denaro o altro vantaggio pecuniario derivante dall’accudimento o dalla mediazione; il rimborso delle spese e i regali occasionali non s’intendono come compenso.

Art. 3 Autorità cantonale competente per l’autorizzazione e la vigilanza

1 Il Cantone designa un’autorità centrale (autorità cantonale) competente per:

a. l’autorizzazione e la vigilanza sui genitori diurni e affidatari con domicilio nel Cantone;