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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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c. partecipi a tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita, in maniera adeguata alla sua età.
Art. 40 Comunicazioni relative al minore
Nel caso si verifichino eventi importanti legati all’attività di accudimento, in particolare riguardanti la salute o la sicurezza del minore accudito, i genitori diurni e affidatari informano tempestivamente:
a. i genitori del minore, sempreché l’autorità che ha deciso il collocamento non abbia limitato o escluso tale comunicazione;
b. l’autorità competente che ha deciso il collocamento;
c. il curatore;
d. il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari che ha procurato il posto e segue il rapporto di accudimento fornendo la propria consulenza.
Art. 41 Comunicazione di cambiamenti importanti
1 I genitori diurni e affidatari comunicano tempestivamente all’autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.
2 Inoltre comunicano tali cambiamenti anche al servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari che ha procurato il posto e segue il rapporto di accudimento fornendo la propria consulenza.
Art. 42 Trasmissione di dati statistici
I genitori diurni e affidatari trasmettono ogni anno all’autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3) i dati statistici previsti nell’autorizzazione.
Sezione 3: Strutture
Art. 43 Corsi di perfezionamento
1 I direttori di strutture e i loro collaboratori addetti all’accudimento sono tenuti a frequentare regolarmente corsi di perfezionamento riconosciuti dal Cantone.
2 L’autorità cantonale può obbligarli a frequentare determinati corsi.
Art. 44 Elenchi
1 Le strutture tengono elenchi dei minori accuditi.
2 Gli elenchi devono essere consegnati all’autorità cantonale:
a. per le strutture diurne: su richiesta;
b. per le strutture a tempo pieno: annualmente.