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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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Capitolo 5: Relazioni internazionali
Sezione 1: Accudimento di minori con domicilio o luogo di dimora abituale all’estero da parte di genitori affidatari e strutture a tempo pieno in Svizzera
Art. 68 Accudimento da parte di persone con domicilio in Svizzera
1 Le persone con domicilio in Svizzera che intendono accogliere un minore con domicilio o luogo di dimora abituale all’estero ai fini dell’accudimento senza l’intenzione di adottarlo, devono presentare una domanda per il rilascio di un’autorizzazione come genitori affidatari, anche se dispongono già di un’autorizzazione per l’accudimento di minori con domicilio in Svizzera.
2 Oltre ai dati e ai documenti giustificativi di cui all’articolo 25, la domanda deve contenere:
a. se il rapporto di accudimento va istituito per decisione di un’autorità: la decisione motivata della competente autorità estera di collocare il minore presso genitori affidatari in Svizzera;
b. se il rapporto di accudimento non va istituito per decisione di un’autorità: una dichiarazione scritta del rappresentante legale competente secondo il diritto del precedente luogo di dimora del minore sul motivo del suo collocamento presso genitori affidatari in Svizzera.
3 Se si tratta di un minore straniero, la domanda deve inoltre contenere una dichiarazione scritta del richiedente, attestante che il mantenimento del minore è assicurato per la durata della permanenza in Svizzera.
4 Se manca la decisione della competente autorità estera o se per altri motivi sono necessarie ulteriori informazioni, l’autorità cantonale contatta l’autorità centrale del Cantone secondo l’articolo 2 della legge federale del 21 dicembre 20075 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA). L’autorità centrale contatta la competente autorità estera per accertare la situazione.
5 Il rapporto di accudimento da istituire per decisione dell’autorità estera è seguito dalla competente autorità di protezione dei minori.
Art. 69 Accudimento da parte di strutture a tempo pieno in Svizzera
1 Se in Svizzera una struttura a tempo pieno intende accogliere un minore straniero con precedente domicilio o luogo di dimora abituale all’estero, che va collocato in Svizzera per decisione di un’autorità, deve chiedere il pertinente consenso all’autorità cantonale prima di accogliere il minore.
2 L’articolo 68 capoversi 2–5 è applicabile per analogia, fatta eccezione per il capoverso 2 lettera b.