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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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c. durata dei rapporti di accudimento.
Art. 61 Dati statistici
L’autorità cantonale indica agli intermediari quali sono i dati statistici da trasmettere annualmente all’autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3).
Capitolo 4: Vigilanza
Art. 62 Vigilanza su genitori diurni, genitori affidatari e strutture
1 Gli esperti dell’autorità cantonale visitano:
a. i genitori diurni e le strutture diurne ogni volta che ciò si riveli necessario, ma almeno ogni due anni;
b. i genitori affidatari e le strutture a tempo pieno ogni volta che ciò si riveli necessario, ma almeno una volta all’anno.
2 Si accertano che le condizioni di autorizzazione siano ancora rispettate e valutano l’accudimento dei minori. Redigono un verbale delle visite.
3 In caso di collocamento deciso da un’autorità, assicurano in particolare che tale autorità vigili sul rapporto di accudimento e lo segua. A tal fine possono richiedere all’autorità che ha deciso il collocamento il piano di accudimento e gli atti riguardanti il minore collocato, se necessario.
4 L’autorità cantonale può chiedere al servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari di vigilare sui genitori che hanno stipulato un contratto di collaborazione con il servizio. In tal caso può ridurre la propria attività di vigilanza nella misura in cui questa sia assunta dal servizio.
5 Può sottoporre le strutture a una vigilanza particolare ed emanare disposizioni speciali a tal fine.
Art. 63 Sostegno da parte dei servizi di collocamento presso genitori diurni e
affidatari all’attività di vigilanza
1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, a cui l’autorità cantonale chiede di vigilare sui genitori diurni o affidatari, redigono un verbale sulla loro attività di vigilanza.
2 Ogni anno presentano all’autorità cantonale un rapporto dettagliato sulla loro attività di vigilanza. Il rapporto prevede almeno i seguenti punti:
a. idoneità dei genitori diurni e affidatari;
b. eventuali problemi riscontrati;
c. eventuali misure adottate ed effetto conseguito;
d. eventuali collocamenti in altre famiglie e relativi motivi;
e. misure di perfezionamento.