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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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Art. 70 Trasferimento dall’estero di genitori affidatari con minori accuditi

1 Se genitori affidatari con domicilio all’estero prevedono di trasferirsi in Svizzera insieme a un minore accudito, devono richiedere il rilascio di un’autorizzazione come genitori affidatari all’autorità cantonale del nuovo Cantone di domicilio prima di stabilirvisi.

2 L’articolo 68 capoversi 2–5 è applicabile per analogia.

3 La presente disposizione non è applicabile ai genitori affidatari che ritornano in Svizzera insieme al minore accudito dopo un trasferimento all’estero.

Art. 71 Decisione dell’autorità cantonale competente in materia di migrazio-

ne, efficacia dell’autorizzazione

1 L’autorità cantonale trasmette all’autorità cantonale competente in materia di migrazione l’autorizzazione o il consenso all’accudimento di un minore straniero con precedente domicilio o luogo di dimora abituale all’estero, insieme al proprio rapporto sui genitori affidatari o sulla struttura a tempo pieno.

2 L’autorità cantonale competente in materia di migrazione decide in merito al rilascio di un eventuale visto o di un permesso di dimora per il minore e comunica la propria decisione all’autorità cantonale.

3 L’autorizzazione o il consenso ha effetto dal momento in cui viene rilasciato il visto o assicurato il permesso di dimora.

Art. 72 Comunicazione dell’arrivo

1 I genitori affidatari o la persona competente all’interno della struttura a tempo pieno comunicano entro dieci giorni all’autorità cantonale l’arrivo del minore in Svizzera. Quest’obbligo di comunicazione vale anche per i genitori affidatari che ritornano in Svizzera insieme al minore accudito dopo un trasferimento all’estero.

2 Non appena ne viene a conoscenza, l’autorità cantonale comunica alla competente autorità di protezione dei minori l’arrivo del minore collocato per decisione di un’autorità.

Art. 73 Rifiuto dell’autorizzazione

1 Se il rapporto di accudimento è stato istituito per decisione della competente autorità estera e se l’autorità cantonale rifiuta l’autorizzazione o il consenso, questa ne informa l’autorità cantonale competente in materia di migrazione e l’autorità centra-

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le del Cantone secondo l’articolo 2 LF-RMA . L’autorità centrale comunica la decisione alla competente autorità estera.

2 Se il minore interessato si trova già in Svizzera:

a. l’autorità cantonale incarica la competente autorità di protezione dei minori di adottare le misure necessarie per tutelare il minore e ne informa l’autorità centrale;

6 RS 211.222.32