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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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b. l’autorità centrale stabilisce come procedere insieme alla competente autorità estera.
3 Il capoverso 2 è applicabile anche ai rapporti di accudimento che non sono stati istituiti per decisione di un’autorità, se i genitori affidatari a cui è stata rifiutata l’autorizzazione, la struttura a tempo pieno a cui non è stato fornito il consenso oppure i genitori del minore non si impegnano per permettergli di tornare nel suo luogo di dimora precedente.
4 La decisione di rilascio o rifiuto dell’autorizzazione o del consenso da parte dell’autorità cantonale non deve mettere il minore in una situazione intollerabile o esporlo in altro modo a un grave pericolo per la sua salute fisica o mentale.
Sezione 2: Accudimento di minori all’estero
Art. 74 Collocamento all’estero per decisione di un’autorità
1 Un minore con domicilio in Svizzera può essere collocato all’estero soltanto se, secondo il diritto dello Stato estero, sono garantiti un accudimento conforme alle sue esigenze e una vigilanza sufficiente.
2 Se l’autorità competente intende collocare un minore presso genitori affidatari o in una struttura all’estero, informa delle proprie intenzioni l’autorità centrale del Cantone secondo l’articolo 2 LF-RMA7.
3 L’autorità centrale richiede il consenso dell’autorità competente dello Stato in cui il minore deve essere collocato. Le trasmette un rapporto sul minore da collocare, motivando le proprie intenzioni.
4 Il collocamento può essere eseguito soltanto previo consenso della competente autorità estera.
5 I capoversi 2–4 valgono anche quando il collocamento avviene in collaborazione con un servizio di collocamento presso genitori affidatari.
Art. 75 Trasferimento all’estero di genitori affidatari
1 Se i genitori affidatari che accudiscono un minore per decisione di un’autorità intendono trasferirsi all’estero, devono darne immediata comunicazione all’autorità competente che ha deciso il collocamento.
2 Tale autorità verifica se il minore può restare presso i genitori affidatari, tornare nella famiglia d’origine oppure se deve essere collocato in un’altra famiglia.
3 Il minore può restare presso i genitori affidatari soltanto se:
a. è ben integrato nella famiglia affidataria;
b. un ritorno nella famiglia d’origine appare impossibile per molti anni o fino al raggiungimento della maggiore età; e