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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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c. un nuovo collocamento metterebbe in pericolo il suo sviluppo.
4 Se l’autorità decide che il minore può restare presso i genitori affidatari, sono applicabili le disposizioni dell’articolo 74.
5 Inoltre, i genitori affidatari devono:
a. disporre della necessaria autorizzazione della competente autorità estera; e
b. essere sottoposti a vigilanza presso il loro domicilio all’estero.
6 Se nel luogo di domicilio all’estero non è esercitata alcuna vigilanza, l’autorità decide di lasciare il minore presso i genitori affidatari soltanto se l’insieme delle circostanze consente di prevedere che il rapporto di accudimento darà buoni risultati e si può prescindere dalla vigilanza esercitata in loco.
Sezione 3: Vigilanza
Art. 76 Vigilanza
1 Se un minore è stato collocato all’estero per decisione di un’autorità, questa esercita la vigilanza sul rapporto di accudimento facendo ricorso all’autorità centrale del Cantone secondo l’articolo 2 LF-RMA8 e in collaborazione con la competente autorità di vigilanza estera.
2 L’autorità incaricata della vigilanza contatta il minore collocato e i genitori affidatari o la struttura almeno una volta al mese.
3 Se vi sono contestazioni concernenti il posto per l’accudimento all’estero e non è possibile trovare una soluzione, l’autorità incaricata della vigilanza provvede tempestivamente a trovare un posto adatto.
Capitolo 6: Responsabilità
Art. 77 Responsabilità
1 La responsabilità delle autorità interessate dalla presente ordinanza è retta dagli articoli 454 e 455 del Codice civile.
2 Per la condotta dei servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari e degli intermediari è responsabile il Cantone di domicilio o in cui si trova la sede.