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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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Art. 54 Doveri dei servizi di collocamento presso genitori affidatari in caso
di collocamento deciso dalle autorità
I doveri di cui all’articolo 45 sono applicabili per analogia ai servizi di collocamento presso genitori affidatari.
Art. 55 Comunicazioni relative al minore
Gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 46 sono applicabili per analogia ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari.
Art. 56 Comunicazione di cambiamenti importanti
1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari comunicano tempestivamente all’autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.
2 In particolare, è necessario comunicare anticipatamente:
a. importanti cambiamenti concernenti lo statuto, l’organizzazione, l’attività e i progetti;
b. il cambiamento del direttore;
c. l’ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell’attività.
Art. 57 Trasmissione di dati statistici
I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari trasmettono ogni anno all’autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3) i dati statistici previsti nell’autorizzazione.
Sezione 5: Intermediari
Art. 58 Obbligo di comunicazione
Gli intermediari comunicano la loro attività all’autorità cantonale.
Art. 59 Posti per l’accudimento all’estero
Gli intermediari non possono procurare posti per l’accudimento di minori all’estero.
Art. 60 Rapporto
1 Ogni anno gli intermediari presentano un rapporto all’autorità cantonale del Cantone in cui hanno sede.
2 Il rapporto contiene le seguenti informazioni:
a. numero dei posti per l’accudimento procurati;
b. informazioni sui genitori affidatari o sulle strutture a tempo pieno;