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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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Sezione 4: Genitori affidatari
Art. 23 Numero di posti per l’accudimento a tempo pieno
1 I genitori affidatari possono offrire fino a tre posti per l’accudimento a tempo pieno, ognuno dei quali può essere assegnato a diversi minori in successione. Chi intende offrire più di tre posti per l’accudimento a tempo pieno deve disporre di un’autorizzazione come struttura a tempo pieno e sottostà alle pertinenti disposizioni.
2 Se i genitori affidatari intendono accogliere minori al di sotto dei due anni o minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero di posti per l’accudimento a tempo pieno che tali genitori possono offrire.
3 Il numero dei posti per l’accudimento a tempo pieno può essere aumentato:
a. se i genitori affidatari accudiscono dei fratelli;
b. fino a cinque posti:
1. se la persona che si occupa principalmente dell’accudimento dispone di una formazione riconosciuta secondo l’articolo 28, o
2. se i genitori affidatari dispongono di un’elevata competenza educativa comprovata da esperienze pratiche.
Art. 24 Condizioni di autorizzazione
1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se i genitori affidatari:
a. garantiscono il rispetto dei principi di cui all’articolo 5;
b. sono considerati adatti per i compiti di accudimento previsti, in base alle circostanze complessive risultanti dalla domanda;
c. garantiscono che il bene dei propri figli e di eventuali altri minori accuditi senza l’obbligo di autorizzazione non venga messo in pericolo dall’accudimento di ulteriori minori;
d. dispongono di sufficienti capacità educative;
e. hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile;
f. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.
2 Per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, i genitori affidatari devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.
Art. 25 Domanda
1 La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:
a. generalità, formazione e attività professionale dei genitori affidatari e di tutti gli altri adulti che vivono nella stessa economia domestica;