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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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Sezione 4: Genitori affidatari

Art. 23 Numero di posti per l’accudimento a tempo pieno

1 I genitori affidatari possono offrire fino a tre posti per l’accudimento a tempo pieno, ognuno dei quali può essere assegnato a diversi minori in successione. Chi intende offrire più di tre posti per l’accudimento a tempo pieno deve disporre di un’autorizzazione come struttura a tempo pieno e sottostà alle pertinenti disposizioni.

2 Se i genitori affidatari intendono accogliere minori al di sotto dei due anni o minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, è necessario tenerne conto nel fissare il numero di posti per l’accudimento a tempo pieno che tali genitori possono offrire.

3 Il numero dei posti per l’accudimento a tempo pieno può essere aumentato:

a. se i genitori affidatari accudiscono dei fratelli;

b. fino a cinque posti:

1. se la persona che si occupa principalmente dell’accudimento dispone di una formazione riconosciuta secondo l’articolo 28, o

2. se i genitori affidatari dispongono di un’elevata competenza educativa comprovata da esperienze pratiche.

Art. 24 Condizioni di autorizzazione

1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se i genitori affidatari:

a. garantiscono il rispetto dei principi di cui all’articolo 5;

b. sono considerati adatti per i compiti di accudimento previsti, in base alle circostanze complessive risultanti dalla domanda;

c. garantiscono che il bene dei propri figli e di eventuali altri minori accuditi senza l’obbligo di autorizzazione non venga messo in pericolo dall’accudimento di ulteriori minori;

d. dispongono di sufficienti capacità educative;

e. hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile;

f. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.

2 Per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, i genitori affidatari devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.

Art. 25 Domanda

1 La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. generalità, formazione e attività professionale dei genitori affidatari e di tutti gli altri adulti che vivono nella stessa economia domestica;