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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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Art. 6 Obbligo di autorizzazione

Sono soggetti all’obbligo di autorizzazione:

a. i genitori diurni, i genitori affidatari o le strutture che intendono accudire minori;

b. i servizi di collocamento presso genitori diurni o affidatari.

Art. 7 Esenzione dall’obbligo di autorizzazione

1 Non è necessaria alcuna autorizzazione per:

a. accudire minori dietro compenso, se tale prestazione è fornita, su richiesta dei genitori, da parte di:

1. parenti e affini in linea diretta o in linea collaterale fino al terzo grado,

2. altre persone vicine ai genitori;

b. accudire minori dietro compenso, se tale servizio è organizzato di comune accordo da diversi genitori e non vengono assunti terzi;

c. accudire minori in campi di vacanza, fatte salve eventuali disposizioni cantonali divergenti;

d. accudire e procurare posti per minori nell’ambito di programmi di scambio, soggiorni alla pari e offerte simili per le quali non è necessaria la decisione di un’autorità;

e. accudire minori in strutture cantonali, comunali o strutture private di utilità pubblica, soprattutto nell’ambito di forme di accudimento complementari alla scuola, nella misura in cui tali strutture siano sottoposte a una vigilanza particolare sulla base della legislazione in materia scolastica, sanitaria o di aiuto sociale;

f. accudire minori nelle strutture riconosciute nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

2 I Cantoni possono esentare genitori diurni, genitori affidatari o strutture dall’obbligo di autorizzazione per altri motivi, se l’idoneità all’accudimento e la vigilanza sono garantite in altro modo.

Art. 8 Collocamento per decisione di un’autorità

1 Un’autorità può ordinare il collocamento di un minore presso genitori diurni o affidatari oppure in una struttura soltanto se questi dispongono di un’autorizzazione.

2 In casi giustificati l’autorità competente per il collocamento può affidare temporaneamente un minore a persone adatte che non sono in possesso di un’autorizzazione. Se è previsto che il minore resti più di quattro settimane presso tali persone, queste devono richiedere un’autorizzazione all’autorità cantonale.

3 I genitori affidatari e le strutture a tempo pieno che accudiscono minori per decisione di un’autorità possono collocarli presso altri genitori affidatari o strutture soltanto se: