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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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inoltrate all’autorità cantonale per il trattamento. Tali domande sono rette dal nuovo diritto.
Art. 84 Autorizzazioni già rilasciate
Le autorizzazioni rilasciate secondo il diritto previgente restano valide al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 85 Autorizzazioni per forme di accudimento finora non soggette
all’obbligo di autorizzazione
Per le forme di accudimento che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esistono da almeno un anno e per le quali il diritto previgente non fissava un obbligo di autorizzazione, la domanda d’autorizzazione va presentata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Tali forme di accudimento continuano a essere ammesse fino a quando l’autorità cantonale non ha deciso in merito alla domanda, al massimo però per 18 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 86 Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari
1 I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza esercitano la loro attività da almeno due anni e soddisfano i requisiti previsti dall’ordinanza, possono continuare a svolgere l’attività fino a quando l’autorità cantonale non ha deciso in merito alla loro domanda. La domanda di autorizzazione va presentata entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Senza autorizzazione è possibile continuare a svolgere l’attività al massimo per 18 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 Fino al rilascio dell’autorizzazione al servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari:
a. le richieste per il rilascio di un’autorizzazione come genitori diurni o affidatari presentate dal pertinente servizio di collocamento all’autorità cantonale sono verificate e autorizzate da quest’ultima nell’ambito di una procedura ordinaria;
b. tale servizio di collocamento non può svolgere attività di vigilanza sui genitori diurni e affidatari.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 87 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.