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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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Capitolo 7: Statistica

Art. 78 Statistica

1 L’Ufficio federale di statistica (UST) esegue le rilevazioni statistiche sull’accudimento di minori fuori della casa dei genitori soggetto all’obbligo di autorizzazione, necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.

2 Definisce i caratteri necessari per le rilevazioni statistiche dei Cantoni, nonché le rispettive modalità, nomenclature e chiavi di codifica. Mette queste informazioni a disposizione dei Cantoni gratuitamente.

3 Il Cantone designa un’autorità che trasmette all’UST i dati necessari per le statistiche.

4 La trasmissione dei dati all’UST viene eseguita attraverso una piattaforma informatica sicura o mediante supporti di dati elettronici secondo le disposizioni dell’UST.

Capitolo 8: Obblighi di notificazione

Art. 79 Obblighi di notificazione delle autorità

1 Il controllo degli abitanti del Comune notifica all’autorità cantonale l’arrivo di minori che vivono presso genitori affidatari o in strutture.

2 Se l’autorità competente colloca un minore presso genitori affidatari o in una struttura di un altro Cantone, ne informa l’autorità cantonale ivi competente e la locale autorità di protezione dei minori competente.

3 L’autorità cantonale comunica all’autorità competente dell’altro Cantone:

a. il trasferimento del domicilio dei genitori diurni o affidatari nel nuovo Cantone;

b. il trasferimento della sede di strutture, sevizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari o intermediari nel nuovo Cantone.

4 Se l’autorità cantonale ritira l’autorizzazione a un servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari oppure vieta a un intermediario di svolgere la sua attività, lo notifica alle altre autorità cantonali.

5 L’autorità che ha deciso il collocamento notifica all’autorità cantonale competente eventuali pericoli o violazioni del bene del minore riscontrati durante l’attività di accompagnamento e vigilanza. L’autorità cantonale verifica senza indugio la situazione e adotta le misure necessarie.

Capitolo 9: Disposizione penale

Art. 80 Punibilità

1 Viene punito con una multa disciplinare fino a 5000 franchi chi: