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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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2 Se tra la presentazione della domanda e la prevista apertura della struttura intercorrono diversi mesi e se il direttore e i collaboratori non sono ancora stati assunti, l’autorità cantonale può rilasciare l’autorizzazione a condizione che le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere f–h vengano fornite il prima possibile.
Art. 30 Autorizzazione
L’autorizzazione contiene almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:
a. il numero dei posti per l’accudimento a tempo pieno che possono essere offerti;
b. le forme di accudimento per cui è adatta la struttura (accudimento permanente, durante i fine settimana, durante le vacanze, servizio di sostegno, accudimento in situazioni di crisi acuta);
c. il numero degli addetti all’accudimento necessari per ogni minore o ogni gruppo di minori;
d. la possibilità di accogliere minori il cui accudimento richiede requisiti particolari;
e. le conoscenze specialistiche aggiuntive che devono essere acquisite;
f. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda.
Sezione 6: Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari
Art. 31 Condizioni di autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata se il servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari:
a. garantisce il rispetto dei principi di cui all’articolo 5;
b. è considerato adatto per i compiti previsti, in base alle circostanze complessive risultanti dalla domanda;
c. dispone di collaboratori con una formazione riconosciuta secondo l’articolo 32;
d. offre ai genitori diurni e affidatari un accompagnamento specialistico, nonché possibilità di formazione e perfezionamento;
e. dispone di una base economica sicura;
f. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.
Art. 32 Formazioni riconosciute
1 Il direttore del servizio di collocamento e i suoi collaboratori incaricati di esaminare le domande, vigilare sui genitori diurni o affidatari e sostenerli, nonché di scegliere i genitori nel singolo caso, devono:
a. aver conseguito una formazione riconosciuta in: