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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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b. l’autorizzazione e la vigilanza sulle strutture e i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari con sede o domicilio nel Cantone;
c. la vigilanza sugli intermediari e la ricezione delle loro comunicazioni.
2 Può affidare le competenze per genitori diurni, strutture diurne e servizi di collocamento presso genitori diurni a un’altra autorità idonea.
3 L’autorità cantonale è specializzata in materia.
4 L’accompagnamento e la vigilanza sul singolo rapporto di accudimento restano di competenza della persona o dell'autorità che ha collocato il minore.
Art. 4 Provvedimenti cantonali
1 I Cantoni adottano provvedimenti per garantire l’alta qualità dell’accudimento extrafamiliare di minori.
2 Designano uno o più servizi specializzati che forniscono consulenza ai genitori diurni e affidatari, alle strutture, ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, nonché agli intermediari. In particolare, garantiscono che i genitori affidatari ricevano un sostegno immediato nelle situazioni di crisi acuta. Possono affidare la funzione di servizio specializzato all’autorità cantonale.
3 Tengono elenchi riportanti:
a. i posti autorizzati presso genitori diurni e affidatari;
b. le strutture diurne e a tempo pieno autorizzate;
c. i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari autorizzati;
d. gli intermediari soggetti all’obbligo di comunicazione.
4 Possono:
a. prevedere ulteriori condizioni per i rapporti di accudimento soggetti all’obbligo di autorizzazione;
b. prevedere l’obbligo di autorizzazione per i rapporti di accudimento non soggetti a tale obbligo secondo la presente ordinanza.
Capitolo 2: Autorizzazione
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 5 Principi
1 Per la decisione di rilascio di un’autorizzazione va tenuto conto anzitutto del bene del minore.
2 L’autorizzazione è concessa solo se è garantito che i minori:
a. sono sostenuti nel loro sviluppo fisico, mentale, sociale ed emotivo;
b. non sono discriminati, soprattutto a causa delle loro condizioni familiari, sociali, culturali, religiose o di sviluppo.