Progetto

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

b. l’autorizzazione e la vigilanza sulle strutture e i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari con sede o domicilio nel Cantone;

c. la vigilanza sugli intermediari e la ricezione delle loro comunicazioni.

2 Può affidare le competenze per genitori diurni, strutture diurne e servizi di collocamento presso genitori diurni a un’altra autorità idonea.

3 L’autorità cantonale è specializzata in materia.

4 L’accompagnamento e la vigilanza sul singolo rapporto di accudimento restano di competenza della persona o dell'autorità che ha collocato il minore.

Art. 4 Provvedimenti cantonali

1 I Cantoni adottano provvedimenti per garantire l’alta qualità dell’accudimento extrafamiliare di minori.

2 Designano uno o più servizi specializzati che forniscono consulenza ai genitori diurni e affidatari, alle strutture, ai servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, nonché agli intermediari. In particolare, garantiscono che i genitori affidatari ricevano un sostegno immediato nelle situazioni di crisi acuta. Possono affidare la funzione di servizio specializzato all’autorità cantonale.

3 Tengono elenchi riportanti:

a. i posti autorizzati presso genitori diurni e affidatari;

b. le strutture diurne e a tempo pieno autorizzate;

c. i servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari autorizzati;

d. gli intermediari soggetti all’obbligo di comunicazione.

4 Possono:

a. prevedere ulteriori condizioni per i rapporti di accudimento soggetti all’obbligo di autorizzazione;

b. prevedere l’obbligo di autorizzazione per i rapporti di accudimento non soggetti a tale obbligo secondo la presente ordinanza.

Capitolo 2: Autorizzazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 5 Principi

1 Per la decisione di rilascio di un’autorizzazione va tenuto conto anzitutto del bene del minore.

2 L’autorizzazione è concessa solo se è garantito che i minori:

a. sono sostenuti nel loro sviluppo fisico, mentale, sociale ed emotivo;

b. non sono discriminati, soprattutto a causa delle loro condizioni familiari, sociali, culturali, religiose o di sviluppo.