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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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Art. 46 Comunicazioni relative al minore

Nel caso si verifichino eventi importanti legati all’attività di accudimento, in particolare riguardanti la salute o la sicurezza del minore accudito, le strutture informano tempestivamente:

a. i genitori del minore, sempreché l’autorità che ha deciso il collocamento non abbia limitato o escluso tale comunicazione;

b. l’autorità che ha deciso il collocamento;

c. il curatore.

Art. 47 Comunicazione di cambiamenti importanti

1 Le strutture comunicano tempestivamente all’autorità cantonale i cambiamenti che incidono sulle condizioni di autorizzazione.

2 In particolare, è necessario comunicare anticipatamente:

a. cambiamenti dei progetti e dei piani;

b. importanti cambiamenti concernenti l’organizzazione, i locali o l’attività;

c. l’ampliamento, il trasferimento o la cessazione dell’attività;

d. il cambiamento del direttore.

Art. 48 Trasmissione di dati statistici

Le strutture trasmettono ogni anno all’autorità designata dal Cantone (art. 78 cpv. 3) i dati statistici previsti nell’autorizzazione.

Sezione 4: Servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari

Art. 49 Corsi di perfezionamento

1 Il direttore del servizio di collocamento presso genitori diurni o affidatari e i suoi collaboratori incaricati di esaminare le domande, vigilare sui genitori diurni o affidatari e sostenerli, nonché di scegliere i genitori nel singolo caso, sono tenuti a frequentare regolarmente corsi di perfezionamento riconosciuti dal Cantone.

2 L’autorità cantonale può obbligarli a frequentare determinati corsi.

Art. 50 Domanda di autorizzazione, vigilanza su genitori diurni e affidatari I servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari possono:

a. esaminare in via preliminare le domande di persone domiciliate in Svizzera per il rilascio di un’autorizzazione come genitori diurni o affidatari e richiedere il rilascio di tale autorizzazione all’autorità cantonale competente;

b. sostenere l’autorità cantonale nel vigilare sui genitori diurni o affidatari con cui è stato stipulato un contratto di collaborazione, se l’autorità lo richiede.