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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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3. il curatore.
Art. 36 Altri contenuti contrattuali per l’accudimento a tempo pieno
1 In caso di accudimento a tempo pieno, nel contratto devono inoltre essere stabiliti:
a. l’educazione culturale e religiosa del minore;
b. la consegna di attestati e documenti del minore alla struttura;
c. l’assunzione delle spese accessorie, in particolare di quelle per il dentista, per le ore di ripetizione o per le attività del tempo libero;
d. la procedura in caso di conflitti.
2 In allegato al contratto devono essere riportati:
a. gli attestati e i documenti del minore consegnati alla struttura;
b. gli indirizzi e i numeri di telefono di persone importanti, come le persone di riferimento più vicine, il pediatra o gli insegnanti;
c. gli accordi sulle relazioni personali dei genitori con il minore.
Sezione 2: Genitori diurni e affidatari
Art. 37 Consulenza
I genitori diurni e affidatari hanno diritto alla consulenza gratuita del servizio specializzato cantonale (art. 4 cpv. 2).
Art. 38 Corsi di perfezionamento
1 I genitori diurni e affidatari sono tenuti a frequentare un corso introduttivo entro un anno dall’inizio dell’attività di accudimento soggetta all’obbligo di autorizzazione. In presenza di motivi importanti l’autorità cantonale può esonerarli dall’obbligo di frequentare il corso. In questo caso tiene conto soprattutto delle qualifiche e dell’esperienza professionale del richiedente.
2 L’autorità cantonale può obbligare i genitori affidatari a frequentare i corsi di perfezionamento necessari per l’attività di accudimento.
Art. 39 Doveri dei genitori affidatari nei confronti del minore accudito Nel caso di rapporti di accudimento decisi da un’autorità, i genitori affidatari assicurano che il minore accudito:
a. venga informato dei propri diritti, in particolare di quelli procedurali, in maniera adeguata alla sua età;
b. possa rivolgersi, in caso di domande o problemi, a una persona di fiducia interna o esterna alla famiglia che lo accudisce, assegnatagli a tale scopo;