Progetto

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Sezione 3: Strutture diurne

Art. 20 Condizioni di autorizzazione

1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se la struttura diurna:

a. garantisce il rispetto dei principi di cui all’articolo 5;

b. dispone di un numero sufficiente di addetti all’accudimento, in grado di comprovare la propria idoneità, la formazione specialistica necessaria, nonché adeguate capacità pedagogiche;

c. dispone di una base economica sicura;

d. soddisfa le condizioni del diritto cantonale.

2 Per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, la struttura deve inoltre dimostrare che gli addetti dispongono delle necessarie qualifiche professionali.

Art. 21 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. scopo, forma giuridica e base economica della struttura diurna;

b. numero dei posti per l’accudimento diurno offerti ed età dei minori da accudire, nonché eventuali requisiti particolari richiesti per il loro accudimento;

c. un progetto pedagogico che fissa i principi, gli obiettivi e i metodi adottati dalla struttura diurna;

d. un piano di gestione riportante indicazioni sulle forme di accudimento offerte, i locali, il vitto, gli orari di apertura, i termini di disdetta, nonché un tariffario;

e. generalità e qualifiche professionali del direttore;

f. organico, in particolare numero e qualifiche professionali dei collaboratori, nonché le loro funzioni all’interno della struttura;

g. estratto del casellario giudiziale del direttore, nonché una dichiarazione del titolare attestante che anche gli altri collaboratori sono sottoposti a un controllo simile al momento dell’assunzione e regolarmente durante il rapporto d’impiego.

Art. 22 Autorizzazione

L’autorizzazione contiene almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. il numero dei posti per l’accudimento diurno che possono essere offerti;

b. la misura in cui possono essere accolti minori il cui accudimento richiede requisiti particolari;

c. i progetti e i piani presentati insieme alla domanda.