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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine
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3 Gli elenchi contengono almeno i seguenti dati:
a. generalità del minore;
b. generalità del rappresentante legale.
4 Gli elenchi delle strutture a tempo pieno contengono inoltre i seguenti dati:
a. data di entrata e di uscita;
b. luogo di dimora precedente e successivo;
c. rilevazioni e disposizioni mediche;
d. eventi particolari.
Art. 45 Doveri delle strutture a tempo pieno in caso di collocamento deciso
dalle autorità
1 Il direttore della struttura a tempo pieno si assicura che il minore accudito, collocato per decisione di un’autorità:
a. venga informato dei propri diritti, in particolare di quelli procedurali, in maniera adeguata alla sua età;
b. possa rivolgersi, in caso di domande o problemi, a una persona di fiducia interna o esterna alla struttura, assegnatagli a tale scopo;
c. partecipi a tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita, in maniera adeguata alla sua età.
2 La struttura sostiene il minore:
a. in caso di collocamento in una nuova famiglia e di ritorno nella famiglia d’origine;
b. nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è accudito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
3 Tiene un fascicolo sul minore e vi riporta le seguenti informazioni:
a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;
b. eventi particolari;
c. misure adottate;
d. malattie del minore;
e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.
4 Su richiesta, il fascicolo deve essere consegnato all’autorità cantonale o all’autorità che ha deciso il collocamento. Anche i genitori, il curatore o il minore accudito capace di discernimento possono chiedere di consultarlo.
5 Il fascicolo deve essere conservato per dieci anni dopo che il minore accudito ha raggiunto la maggiore età. Decorso questo termine deve essere consegnato all’autorità cantonale per l’archiviazione.