Progetto

Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

3 Gli elenchi contengono almeno i seguenti dati:

a. generalità del minore;

b. generalità del rappresentante legale.

4 Gli elenchi delle strutture a tempo pieno contengono inoltre i seguenti dati:

a. data di entrata e di uscita;

b. luogo di dimora precedente e successivo;

c. rilevazioni e disposizioni mediche;

d. eventi particolari.

Art. 45 Doveri delle strutture a tempo pieno in caso di collocamento deciso

dalle autorità

1 Il direttore della struttura a tempo pieno si assicura che il minore accudito, collocato per decisione di un’autorità:

a. venga informato dei propri diritti, in particolare di quelli procedurali, in maniera adeguata alla sua età;

b. possa rivolgersi, in caso di domande o problemi, a una persona di fiducia interna o esterna alla struttura, assegnatagli a tale scopo;

c. partecipi a tutte le decisioni che hanno un influsso importante sulla sua vita, in maniera adeguata alla sua età.

2 La struttura sostiene il minore:

a. in caso di collocamento in una nuova famiglia e di ritorno nella famiglia d’origine;

b. nella ricerca di una soluzione adeguata se raggiunge la maggiore età mentre è accudito e non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

3 Tiene un fascicolo sul minore e vi riporta le seguenti informazioni:

a. lo sviluppo del minore, soprattutto i problemi e i successi;

b. eventi particolari;

c. misure adottate;

d. malattie del minore;

e. decisioni che hanno un influsso importante sulla vita del minore.

4 Su richiesta, il fascicolo deve essere consegnato all’autorità cantonale o all’autorità che ha deciso il collocamento. Anche i genitori, il curatore o il minore accudito capace di discernimento possono chiedere di consultarlo.

5 Il fascicolo deve essere conservato per dieci anni dopo che il minore accudito ha raggiunto la maggiore età. Decorso questo termine deve essere consegnato all’autorità cantonale per l’archiviazione.