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Consultazione 2010/50: Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi) · 30 pagine

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3 Il numero dei posti per l’accudimento diurno può essere aumentato:

a. se i genitori diurni accudiscono dei fratelli;

b. fino a sei posti:

1. se la persona che si occupa principalmente dell’accudimento dispone di una formazione in ambito pedagogico o di un’elevata competenza educativa comprovata da esperienze pratiche, o

2. se l’attività è limitata ai pasti e al doposcuola.

Art. 17 Condizioni di autorizzazione

1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione se i genitori diurni:

a. garantiscono il rispetto dei principi di cui all’articolo 5;

b. sono considerati adatti per i compiti di accudimento previsti, in base alle circostanze complessive risultanti dalla domanda;

c. garantiscono che il bene dei propri figli e di eventuali altri minori accuditi senza l’obbligo di autorizzazione non venga messo in pericolo dall’accudimento di ulteriori minori;

d. hanno stipulato un’assicurazione di responsabilità civile;

e. soddisfano le condizioni del diritto cantonale.

2 Per minori il cui accudimento richiede requisiti particolari, i genitori diurni devono inoltre disporre delle conoscenze specialistiche necessarie o impegnarsi ad acquisirle entro un termine utile.

Art. 18 Domanda

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati e documenti giustificativi:

a. generalità, formazione e attività professionale del richiedente;

b. numero, età ed eventuali esigenze particolari dei minori il cui accudimento non è soggetto all’obbligo di autorizzazione;

c. numero dei posti per l’accudimento diurno, nonché età ed eventuali esigenze particolari dei minori da accudire;

d. descrizione delle condizioni abitative;

e. estratto del casellario giudiziale del richiedente e di tutte le persone maggiorenni che vivono nella famiglia diurna.

Art. 19 Autorizzazione

L’autorizzazione contiene almeno i seguenti dati:

a. il numero di posti per l’accudimento che i genitori diurni possono offrire;

b. la misura in cui i genitori diurni possono accogliere minori il cui accudimento richiede requisiti particolari.