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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 12 pagine

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acqua calda, subisca un trattamento con acido cloridrico diluito (alla concentrazione minima del 4 % e a pH < 1,5), di durata non inferiore a 2 giorni. Questo trattamento deve essere seguito dalla regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, filtrazione ed estrusione, oppure da un processo riconosciuto equivalente;

b. le altre materie prime siano sottoposte a un processo di trasformazione comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, filtrazione ed estrusione oppure a un processo riconosciuto equivalente. È consentito non eseguire la fase dell’estrusione nella fabbricazione di collagene a basso peso molecolare.

4Abrogato

Art. 42 Protezione dai parassiti

1Per i seguenti prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefalopodi, la materia prima o il prodotto finito devono essere sottoposti a un trattamento di congelamento per uccidere i parassiti vivi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori:

a. prodotti che vanno consumati crudi;

b. prodotti marinati, salati o trattati altrimenti, se il trattamento praticato non garantisce l’uccisione del parassita vivo.

2Il trattamento di congelamento di cui al capoverso 1 deve avvenire in ogni parte del prodotto della pesca almeno alle seguenti condizioni di temperatura e durata:

a. - 20 °C per 24 ore;

b. - 35 °C per 15 ore.

3Non è richiesto il trattamento di congelamento di cui al capoverso 1 per i prodotti della pesca:

a. sottoposti, o destinati a essere sottoposti, a un trattamento termico che uccide il parassita vivo prima del consumo; a tal fine il prodotto deve essere riscaldato a una temperatura al centro del prodotto di almeno 60 °C per almeno un minuto;

b. conservati come prodotti della pesca congelati per un periodo di tempo sufficiente per uccidere i parassiti vivi;

c. derivanti da cattura in zone di pesca non di allevamento, a condizione che possano essere presentati alle competenti autorità cantonali di esecuzione dati epidemiologici indicanti che le zone di pesca d’origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti;

d. derivati da piscicolture il cui patrimonio è ottenuto da colture di embrioni; essi devono essere nutriti esclusivamente secondo una dieta e in un ambiente privi di parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario.

4Al momento dell’immissione sul mercato, a meno che non siano consegnati al consumatore, i prodotti di cui al capoverso 1 devono essere accompagnati da