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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 12 pagine

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un’attestazione indicante il tipo di congelamento al quale sono stati sottoposti. L’attestazione deve essere rilasciata dal responsabile dell’impresa alimentare che ha effettuato il trattamento.

5Prima dell’immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere sottoposti a un controllo a occhio nudo (controllo visivo), allo scopo di individuare parassiti visibili. I prodotti della pesca infestati da parassiti non devono essere consegnati per il consumo umano.

6Prima dell’immissione sul mercato di prodotti della pesca che non sono stati sottoposti a un trattamento di congelamento o che non sono destinati a essere sottoposti, prima del consumo, a un trattamento volto a uccidere i parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, il responsabile dell’impresa alimentare deve assicurarsi che i prodotti della pesca in questione provengano da una zona di pesca o piscicoltura conforme alle condizioni specifiche di cui al capoverso 3 lettera c o d. Ciò può avvenire mediante i relativi documenti commerciali o altri documenti.

Art. 44, rubrica e cpv. 4 lett. c

Temperature per il deposito, il trasporto e la vendita

4Per quanto concerne la vendita valgono le seguenti temperature:

c. i prodotti della pesca trasformati con riso acetato con aceto di riso con pH inferiore a 4,5 raffreddato (sushi tradizionale): 5 °C.

Art. 58c cpv. 3 e 4

3Il responsabile di un’azienda del settore alimentare che produce carne macinata, preparati di carne, carni separate meccanicamente o carne fresca di pollame preleva almeno una volta alla settimana campioni per l’analisi microbiologica. Il giorno di campionatura deve variare di settimana in settimana, affinché sia coperto ogni giorno della stessa.

4La frequenza della campionatura può essere ridotta:

a. a una volta ogni quindici giorni per analisi destinate alla ricerca di E. coli e di germi aerobi mesofili qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive;

b. a una volta ogni quindici giorni per analisi destinate alla ricerca di Salmonella qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive;

c. a una volta ogni sei mesi per analisi destinate alla ricerca di Salmonella in carne macinata e preparazioni a base di carne di polli da carne di origine svizzera;

d. a una volta ogni sei mesi per analisi destinate alla ricerca di Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis in carne fresca di polli da carne di origine svizzera.

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