Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 4 pagine

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È stato modificato il riferimento: ora è determinante il momento della consegna. È inoltre stata introdotta la grandezza di riferimento per le bevande.

Art. 27 cpv. 1, 4-7

Nella versione tedesca, il capoverso 1 introduce il termine «Ballaststoffe» quale sinonimo di «Nahrungsfasern» (cfr. gli art. 22 e 25). L’UE utilizza invece solo il termine «Ballaststoffe». In Svizzera, però, è diffuso il termine «Nahrungsfasern».

I capoversi 4 – 7 sono nuovi. Si tratta soprattutto delle grandezze e delle quantità di riferimento per l’energia. Le modifiche sono in sintonia con il regolamento dell’UE.

Art. 28 e 29 cpv. 1-3

Come negli articoli precedenti, l’espressione «valore energetico» è completata con il sinonimo «valore calorico».

Art. 30 e 32

Con la riformazione dell’articolo 30 è stato chiarito che per principio le derrate alimentari di origine animale devono essere munite di un marchio d’identificazione, indipendentemente dal Paese di origine. È stato precisato che il marchio d’identificazione deve essere di forma ovale se è applicato in aziende situate in Svizzera o nell’UE.

Art. 35b

L’aggiunta di batteri, lieviti o muffe a derrate alimentari è ora disciplinata all’articolo 18a ODerr. Tale aggiunta può essere dichiarata nell’elenco degli ingredienti per informare i consumatori sulla composizione e sulla natura dell’alimento. Ciò può essere utile in particolare per le derrate alimentari per le quali l’aggiunta di batteri, lieviti o muffe non costituisce la norma (p. es. le bevande analcoliche).

Se però l’aggiunta di batteri, lieviti o muffe è legata a un’indicazione sulla salute, essa deve essere dichiarata nell’elenco degli ingredienti con la nomenclatura scientifica specifica.

Art. 38 lett. c

Per gli additivi o i preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori, non devono più essere indicati obbligatoriamente sia la denominazione singola sia il numero E, ma è sufficiente una delle due indicazioni.

Allegato 2

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede l’obbligo di indicare la pianta da cui provengono gli oli vegetali. Ciò è stato precisato in questo allegato e al contempo l’elenco è stato numerato, in modo da consentire citazioni più precise. L’elenco è inoltre stato adeguato alla parte B dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1169/2011, in modo tale che ora le disposizioni applicabili in Svizzera e nell’UE sono identiche.

Allegato 3

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I generi di additivi sono stati ripresi dal regolamento (CE) n. 1333/2008 . Siccome secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera l ODerr gli aromi sono classificati tra gli additivi, in questo elenco è stata inserita anche la categoria «aromi», quale numero 27.

Qui di seguito sono enumerate le modifiche o le novità relative ai singoli generi:

• «coloranti»: la definizione è adeguata a quella dell’UE;

• «conservanti»: nella versione tedesca, la denominazione «Konservierungsmittel» è soppressa. Ora è ammessa unicamente la caratterizzazione come «Konservierungsstoffe»;

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Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16; modificato da ultimo dal regolamento (EU) n. 380/2012, GU L 119 del 4.5.2012, pag. 14