Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 4 pagine

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• «naturale»: il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali;

• «sostanza aromatizzante naturale/sostanze aromatizzanti naturali»: le componenti aromatizzanti sono esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali;

• «aroma naturale di X»: almeno il 95 per cento del componente aromatizzante è ottenuto da X, anche le restanti componenti aromatizzanti sono naturali (p. es. aroma naturale di arancia se è composto dal 97 % di olio di arancia e dal 3 % di olio di limone);

• «aroma naturale di X con altri aromi naturali»: il componente aromatizzante è parzialmente derivato da X e l’aroma di X è facilmente riconoscibile (p. es. aroma naturale di arancia con altri aromi naturali se è composto dall’85 % di olio di arancia, dal 10 % olio di limone e dal 5 % di olio al limone. L’aroma di arancia deve essere facilmente riconoscibile);

• «aroma naturale»: il componente aromatizzante è derivato da diversi materiali di base, la cui menzione non ne descriverebbe correttamente l’aroma o il sapore (p. es. aroma naturale se è composto dallo 0 % di componenti aromatizzanti dell’arancia e dal 100 % di vari materiali di base naturali. In questo caso non sarebbe ammessa la designazione «aroma naturale di arancia». L’aroma può tuttavia essere indicato come aroma di arancia.)

bis

Art. 8 cpv. 1, 2 , 3 frase introduttiva e lett. e

Le modifiche sono in sintonia con il regolamento (UE) n. 1169/2011. Gli ingredienti allergeni devono ora essere evidenziati espressamente. Inoltre gli ingredienti allergeni non possono più essere raggruppati, ma devono essere dichiarati singolarmente.

L’obbligo di dichiarazione delle miscele involontarie di derrate alimentari e lattosio inferiori a 1 g/kg (pari a circa 20g di latte/kg di alimento) è abrogato.

bis

Art. 18 cpv. 2

Il congelamento e il successivo scongelamento di determinate derrate alimentari, in particolare le carni e i prodotti della pesca, ne limitano le possibilità di impiego e possono comprometterne la sicurezza, il sapore e l’aspetto esteriore. Per altri prodotti, come il burro o gli impasti, il congelamento non ha invece alcun effetto. I consumatori dovrebbero quindi essere sufficientemente informati sullo stato degli alimenti scongelati.

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. a n. 1, 3-5 e i frase introduttiva e j-l

Nel regolamento (UE) n. 1169/2011 è stato modificato l’ordine della caratterizzazione del valore nutritivo. Nella caratterizzazione del valore nutritivo, i consumatori devono trovare dapprima le sostanze nutritive che possono avere un influsso negativo sulla salute. Inoltre in futuro dovrà essere dichiarato il sale, in modo da rendere più visibile la correlazione con la salute. Benché scientificamente corretta, l’indicazione del sodio non è molto eloquente per i consumatori.

Art. 23 cpv. 3

Nel regolamento (UE) n. 1169/2011, nella caratterizzazione le quantità di sostanze nutritive si riferiscono espressamente alle quantità al momento della vendita e non più al termine del periodo di conservabilità. Per evitare confusioni è prevista l’introduzione di questa caratterizzazione anche in Svizzera. Nel diritto svizzero, ora è quindi determinante la quantità al momento della vendita.

Art. 25 cpv. 1, 3 e 4

Con il regolamento (UE) n. 1169/2011, la caratterizzazione del valore nutritivo è stata dichiarata obbligatoria; l’ordine delle indicazioni è stato modificato. Per il momento, in Svizzera si rinuncia all’obbligo di caratterizzare il valore nutritivo, visto che comporterebbe un onere gravoso per le PMI. Ovviamente, per i prodotti esportati sul territorio europeo devono essere rispettati i requisiti della legislazione europea.

La maggior parte delle aziende caratterizza già il valore nutritivo spontaneamente. Per le indicazioni nutrizionali e sulla salute, la caratterizzazione è obbligatoria già oggi.

Art. 26 cpv. 2 e 3