Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 4 pagine

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• «antiossidanti»: nella versione tedesca, la denominazione «Antioxidantien» è soppressa. Ora è ammessa unicamente la caratterizzazione come «Antioxidationsmittel»;

• «supporti»: nuova denominazione. Si tratta di sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un enzima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte agli alimenti a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’impiego;

• «antiagglomeranti»: nella versione tedesca, la denominazione «Antiklumpmittel» è soppressa. Ora è ammessa unicamente la caratterizzazione come «Trennmittel»;

• «agenti schiumogeni»: nuova denominazione. Si tratta di sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;

• «agenti sequestranti»: nuova denominazione. Si tratta di sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

• «aromi»: definizione secondo l’articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

Allegato 9

Le nuove quantità di riferimento introdotte servono da base per determinare le percentuali di energia e sostanze nutritive, che ora possono essere indicate nell’ambito della caratterizzazione del valore nutritivo. Questi valori sono stati ripresi dall‘allegato XIII parte B del regolamento (UE) n. 1969/2011.