Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 10
FiBL propone di inserire nella nuova disposizione sullo scopo anche l’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, collocandola su un piano di parità, allo scopo di dare più importanza alle conoscenze tradizionali.
Anche CPC chiede di menzionare la giusta ed equa condivisione dei benefici quale obiettivo a sé.
Universität Basel ritiene che la diversità biologica della Svizzera sia già protetta mediante l’articolo 1 lettera d vigente. La LPN non si presta per promuovere la conservazione della diversità biologica all’estero. Bisognerebbe quindi rinunciare a questa aggiunta.
WWF chiede un completamento del rimando alla Cost. conformemente a quanto richiesto per l’ingresso.
4.4. Art. 23n Obbligo di diligenza (nuovo)
1Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae benefici diretti dalla loro utilizzazione (utenti) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:
a. l’accesso alle risorse sia avvenuto legalmente; e
b. i benefici ottenuti siano condivisi in modo giusto ed equo.
2Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s’intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia.
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L’accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se è in accordo, conformemente al Protocollo di Nagoya, con le norme interne in materia di accesso e condivisione dei benefici della Parte del Protocollo che ha messo a disposizione le risorse.
4Il Consiglio federale disciplina le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e inoltrate agli utenti successivi.
Cantoni
I Cantoni ZH e GL criticano il fatto che secondo l’articolo 23n gli utenti di risorse genetiche dovrebbero appurare se traggono benefici «diretti» o «indiretti» dai singoli cicli di attività in laboratorio. Nella prassi della ricerca è quasi impossibile tracciare una linea di separazione netta. Una difficoltà supplementare è creata dal fatto che per adempiere gli obblighi di diligenza e di notifica occorre sapere da dove provengono originariamente le risorse genetiche utilizzate. Questa prova è ostacolata dal fatto che le specie non conoscono frontiere. La determinazione della provenienza può suscitare problemi anche nei casi in cui le risorse genetiche sono ottenute da fonti terze, caso frequente nella ricerca accademica. Se inoltre le risorge genetiche sono ottenute attraverso un Paese che non ha firmato il Protocollo di Nagoya (p. es. gli Stati Uniti), bisogna inoltre stabilire la provenienza e il percorso del materiale. Per i ricercatori nel campo della medicina e della biotecnologia, che per le loro attività in laboratorio utilizzano quotidianamente antibiotici, sistemi cellulari, plasmidi o altri componenti cellulari ecc., ciò genera un onere supplementare notevole. Una documentazione dettagliata è certo auspicabile in caso di successiva utilizzazione economica delle risorse. Per la ricerca fondamentale è però troppo dispendiosa. Anche il maggior onere per le autorità esecutive è eccessivo.
ZH e GL suggeriscono le seguenti modifiche:
menzionare in dettaglio i casi in cui è applicabile l’obbligo di diligenza: l’onere amministrativo
elevato non è giustificato per la ricerca fondamentale non commerciale vista l’assenza di ricavi finanziari. Essa va pertanto esonerata dall’obbligo di diligenza;
creare un registro centrale pubblico delle risorse genetiche già chiarite;
illustrare in modo più preciso come è stabilita la Parte: in molti casi non esiste un unico Paese che
dispone delle risorse genetiche e la loro diffusione può anche mutare nel corso del tempo.
ZH aggiunge che tutti i ricercatori devono essere trattati allo stesso modo per quanto riguarda l’obbligo di diligenza e di documentazione. Il confine tra la ricerca fondamentale e il resto della ricerca non è netto.