Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 14
Secondo Migros, questa precisazione chiarirebbe che, oltre agli utenti, l’obbligo di diligenza spetta a colui che immette le risorse genetiche in commercio la prima volta, indipendentemente dal fatto che le immetta in commercio per scopi commerciali o meno.
cosmetochem fa valere il fatto che spesso i cosmetici sono composti da decine di ingredienti e il singolo ingrediente può essere stato commercializzato da 15 a 20 volte prima di raggiungere il trasformatore finale. Per la prova dell’obbligo di diligenza deve quindi essere sufficiente un semplice giustificativo da parte del fornitore. Gli obblighi previsti dal Protocollo (PIC e MAT) devono inoltre riguardare unicamente le imprese che acquistano le risorse genetiche originariamente nel Paese fornitore.
Commissioni
Secondo CDPNP, la ricerca accademica che non genera benefici monetari e l’impiego di risorse genetiche quali beni commerciali non devono sottostare all’obbligo di diligenza. CDPNP chiede di concretizzare l’obbligo di diligenza nell’ordinanza secondo questa interpretazione.
Per CENU, per quanto riguarda la condivisione dei benefici vi è il pericolo che i fondi siano impiegati per altri scopi, che esulano dalla conservazione della biodiversità in senso stretto. Bisogna tuttavia chiedersi se i Paesi di origine sono limitati nella loro sovranità in relazione all’impiego dei ricavi dell’utilizzazione e quale sia la portata di tale limitazione. Questi interrogativi dovrebbero essere chiariti sul piano giuridico. Bisognerebbe inoltre verificare come la Svizzera possa contribuire alla conservazione della biodiversità nei Paesi di origine con altri strumenti.
CENU sostiene che è necessario garantire che i detentori di conoscenze tradizionali possano continuare a utilizzare tali risorse genetiche per i loro scopi. Esempi mostrano inoltre che è fondamentale che essi siano informati in modo trasparente sulle ripercussioni che ha – e non ha – su di loro la protezione dei brevetti.
Il rispetto dei criteri di una giusta ed equa condivisione dei benefici è garantito essenzialmente a livello procedurale. Le condizioni sono minime. È quindi ancora più importante il rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica. Occorrono possibilità di imposizione e sanzione efficaci a livello della legislazione nazionale.
CENU dubita che siano assicurate trattative eque. Mancano meccanismi corrispondenti nel Protocollo di Nagoya. Occorre quindi riservare grande attenzione al capacity building. Secondo CENU, dal punto di vista etico il fatto che l’accesso alle risorse genetiche sia importante per un polo farmaceutico e della ricerca come la Svizzera, obbliga quest’ultima ad assumere un ruolo particolarmente attivo in materia di capacity building. Essa dovrebbe quindi impegnarsi in modo mirato e attivo per l’acquisizione, nei Paesi di origine, delle conoscenze necessarie per rafforzare i partner negoziali strutturalmente più deboli. A tal fine, CENU raccomanda tra l’altro alla Svizzera di elaborare e mettere a disposizione su Internet contratti tipo ufficiali.
4.5. Art. 23o Obbligo di notifica (nuovo)
1Il rispetto dell’obbligo di diligenza deve essere notificato all’UFAM prima dell’autorizzazione di immissione in commercio delle risorse genetiche utilizzate oppure, se non è richiesta un’autorizzazione, prima della loro commercializzazione.
2Informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza possono essere inoltrate alla Camera di compensazione di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti di Parti del Protocollo di Nagoya. Le risorse genetiche utilizzate, la loro fonte e altri dati non riservati della notifica possono essere pubblicati.
3Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica dell’obbligo di notifica. Esso può prevedere deroghe all’obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell’obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.
Cantoni
I Cantoni ZH e GL criticano vari punti concernenti gli obblighi di diligenza e di notifica. In particolare i campi di applicazione non sono chiari e la ricerca è sottoposta a restrizioni sproporzionate. Cfr. in proposito il capitolo 4.4 sopra concernente l’articolo 23n.