Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 20
4.10. Art. 24g Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione (nuovo)
1La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge.
2
Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.
CDPNP ha comprensione per il completamento del capo V. Dubita però della necessità dell’articolo 24g. L’obbligo di vigilanza della Confederazione sull’esecuzione di una legge federale corrisponde alla prassi corrente e non va menzionato espressamente. L’articolo 24g va quindi stralciato.
Pro Natura e ASPU fanno valere il fatto che l’esecuzione e il controllo della LPN da parte della Confederazione hanno sempre riscontrato difficoltà nella pratica. Siccome in caso di esecuzione insufficiente da parte di un Cantone la Confederazione non ha la possibilità di ordinare sanzioni, in casi gravi deve potersi fare carico direttamente dell’esecuzione e negare al Cantone i fondi previsti a tal fine. La disposizione va quindi modifica come segue, con l’aggiunta di una nuovo capoverso:
1La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge e la garantisce.
2
(...)
3
In caso di inadempienza da parte dei Cantoni, la Confederazione può ridurre i corrispondenti importi della perequazione finanziaria e realizzare la misura direttamente.
4.11. Art. 24h Competenze esecutive della Confederazione (nuovo)
1
L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’UFAM, l’UFC, l’USTRA e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2
Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l’esecuzione da parte dei servizi federali interessati.
3
La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n−23q); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.
4Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.
I Cantoni ZH e GL chiedono che si stabilisca a livello della legge cosa s’intende per determinati compiti parziali al capoverso 3 e quali ripercussioni finanziarie devono prevedere i Cantoni in relazione a tali compiti.
Il Cantone SZ accoglie favorevolmente la regolamentazione delle competenze in materia di risorse genetiche di cui al capoverso 3.
Il Cantone FR chiede che con la ratifica non siano addossati compiti supplementari ai Cantoni. Il capoverso 3 va modificato di conseguenza.
Per il Cantone BL non è chiaro per quali compiti parziali si possa far capo ai Cantoni secondo il capoverso 3. L’attuazione di questo articolo può comportare un notevole onere esecutivo per i Cantoni. Le nuove disposizioni delle legge potranno essere attuate in modo coerente solo mediante controlli nelle imprese. Questo compito ricadrà sui Cantoni.
Per Pro Natura e ASPU non è chiaro perché siano menzionati espressamente l’UFAM, l’UFC e l’USTRA accanto agli altri servizi federali. L’articolo 24h capoverso1 obbliga tutti i servizi federali a eseguire la LPN. È quindi illogico riservare uno status speciale a questi tre servizi federali. Pro Natura e ASPU chiedono la seguente modifica del capoverso 1:
L’autorità federale che esegue un’altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell’adempimento del suo compito, anche per l’esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L’UFAM, l’UFC, l’USTRA e gli altri servizi federali interessati partecipano all’esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. L’UFAM va coinvolto quale autorità specializzata.