Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 23
Il messaggio (pag. 27) non specifica quali disposizioni si applicano per quanto riguarda la condivisione dei benefici in caso di trasferimento di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate a esse a terzi, e cioè nei casi in cui si traggono benefici diretti dall’utilizzazione di risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate a esse, ma l’accesso a tali risorse o conoscenze non è avvenuto nel Paese di origine.
Il messaggio afferma che l’obbligo di diligenza non si applica alle risorse genetiche provenienti originariamente da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya (pag. 28). Le organizzazioni di protezione sostengono che l’utilizzazione e la commercializzazione di risorse genetiche e conoscenze tradizionali associate a esse in Svizzera richiedono sempre un PIC e MAT conformemente alla legislazione vigente nei Paesi di origine e propongono che i servizi di notifica esigano un PIC e MAT per tutte le risorse genetiche utilizzate. Se del caso, l’utente deve avere la possibilità di spiegare perché non può presentarli.
Stando al messaggio, l’esecuzione deve concentrarsi sulle presunte violazioni delle misure introdotte (pag. 34). Le organizzazioni di protezione chiedono una regolamentazione più precisa su come verificare il rispetto dell’obbligo di diligenza. Un’esecuzione solo in caso di indicazioni di presunte violazioni è insufficiente. La funzione di controllo del rispetto dell’obbligo di diligenza è così scaricata sulle Parti che mettono a disposizione le risorse genetiche e sulla società civile.
Swiss-Seed vorrebbe più indicazioni sulle ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale (pag. 24 del messaggio). Le spese previste le sembrano spropositate.
Université de Neuchâtel, si esprime in dettaglio sul messaggio. Critica il fatto che l’obbligo di diligenza non è illustrato in modo sufficientemente chiaro nel messaggio (pag. 27 segg.). In particolare non è stabilito il legame con i requisiti in materia di condivisione dei benefici. Université de Neuchâtel si chiede con che frequenza annuale e secondo quali modalità pratiche dovrà adempiere l’obbligo di diligenza.
Per quanto riguarda la ricerca non commerciale (pag. 35 segg. del messaggio), FNS rileva in particolare di avere l’intenzione di segnalare le nuove disposizioni ABS della LPN nei suoi moduli di domanda e di chiedere ai richiedente una conferma formale del rispetto delle prescrizioni ABS, se nel progetto di ricerca sono utilizzate risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse provenienti da un Paese Parte del Protocollo di Nagoya. FNS prospetta inoltre ulteriori misure ai fini dell’attuazione dei nuovi requisiti della LPN. FNS attira però l’attenzione sul fatto che non può assumere alcun ruolo di controllo. In particolare non può verificare se le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti corrispondono alla verità. Se dovesse essere perseguito o richiesto un controllo del genere, il FNS, il cui compito pubblico consiste nel promuovere e valutare la ricerca scientifica, non sarebbe l’organismo adatto e il relativo regolamento sulla gestione di comportamenti scientifici scorretti la collocazione sbagliata.
CENU illustra nel suo parere come ritiene che vada interpretato il Protocollo di Nagoya. Rileva che nell’ambito del recepimento del Protocollo di Nagoya nel diritto svizzero non si tratta più di discutere se le risorse genetiche debbano essere considerate una proprietà dell’umanità (common heritage of mankind) o se lo Stato sovrano può decidere liberamente sui diritti di proprietà e sui diritti di disporre di tali risorse. A questo interrogativo etico fondamentale è già stata data una risposta nell’ambito del Protocollo a favore della seconda opzione: le risorse genetiche sottostanno al diritto degli Stati sovrani. Secondo CENU questa premessa non è contestata né dal punto di vista della sua motivazione etica, né da quello delle sue ripercussioni.