Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 15

Per il Cantone BS è indispensabile che il processo di notifica sia impostato (e stabilito in un’ordinanza) in modo tale che le imprese che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca possano lavorare con le risorse genetiche senza perdere tempo. Ciò potrebbe avvenire ad esempio mediante una procedura automatizzata/elettronica. Altrimenti, nella pratica l’obbligo di notifica si trasformerebbe in un obbligo di autorizzazione con tempi e costi di trattamento corrispondenti. Deve essere introdotta una tassa moderata, che copra unicamente i costi della procedura di notifica.

Il Cantone AG considera sia l’obbligo di diligenza, sia l’obbligo di notifica strumenti adeguati ai fini dell’esecuzione nazionale del Protocollo di Nagoya.

Partiti

Facendo riferimento al Protocollo di Nagoya, PEV chiede la pubblicazione in ogni caso delle risorse genetiche utilizzate, della loro fonte nonché degli altri dati non riservati della notifica.

PES non capisce perché gli elementi menzionati all’articolo 17 capoverso 4 lettere c e f del Protocollo di Nagoya debbano essere trattati in modo confidenziale. Ciò sarebbe contrario alla legge sulla trasparenza e alla Convenzione di Århus, firmata dalla Svizzera. L’articolo 23o capoverso 2 va adeguato come segue:

Informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza possono essere inoltrate alla Camera di compensazione di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti di Parti del Protocollo di Nagoya. Le risorse genetiche utilizzate, la loro fonte e altri (nuovo) dati della notifica menzionati all’articolo 17.4 del Protocollo di Nagoya (nuovo) sono pubblicati.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

economiesuisse considera utile e adeguato un obbligo di notifica pensato quale prova del rispetto dell’obbligo di diligenza; quale servizio di notifica dovrebbe essere designato l’UFAM, avendo familiarità con la materia. Il numero dei servizi cui compete la verifica dell’obbligo di notifica (art. 23o cpv. 3) va ridotto al minimo. Nell’interesse della certezza del diritto, la loro designazione e i dettagli relativi alla procedura, illustrati nel messaggio, nonché il corrispondente contenuto dell’ordinanza dovrebbero essere noti prima della modifica della LPN. Per il resto, per quanto riguarda l’articolo 23o economiesuisse rimanda al parere di Interpharma (cfr. in proposito sotto).

Unione dei contadini chiede che il nuovo servizio di notifica e verifica sia concepito in modo efficiente e che la presente modifica della LPN entri in vigore solo al momento dell’entrata in vigore del Protocollo.

Altre organizzazioni e ambienti interessati

Organizzazioni di protezione

Tutte le organizzazioni di protezione chiedono che l’utilizzazione e la commercializzazione di risorse genetiche nonché delle conoscenze tradizionali associate a esse avvengano con una pubblicazione del certificato internazionale, comprese le informazioni complete sui punti di cui all’articolo 17 capoverso 4 lettere a-i del Protocollo di Nagoya. Non si capisce perché gli elementi menzionati all’articolo 17 capoverso 4 lettere c e f del Protocollo di Nagoya debbano essere trattati in modo confidenziale. Ciò sarebbe contrario alla legge sulla trasparenza e alla Convenzione di Århus, firmata dalla Svizzera. L’articolo 23o capoverso 2 va adeguato come segue:

(...) Le risorse genetiche utilizzate, la loro fonte e altri (nuovo) dati della notifica menzionati all’articolo 17.4 del Protocollo di Nagoya sono pubblicati.

Le organizzazioni di protezione attirano l’attenzione sul fatto che, stando al messaggio, in assenza della notifica del rispetto dell’obbligo di diligenza non è rilasciata alcuna autorizzazione (pag. 31). Non è tuttavia chiaro quali misure possa adottare la Confederazione se per la commercializzazione di un determinato prodotto non è necessaria alcuna autorizzazione, come ad esempio per gli additivi per i cosmetici e gli additivi alimentari. In questi casi sono necessarie possibilità di supplementari verifica e sanzione da parte della Confederazione.

Altre associazioni

AIPPI accoglie favorevolmente la formulazione. In particolare è importante che sussista un obbligo di notifica solo al momento della prevista autorizzazione di immissione in commercio o della commercializzazione effettiva (se non è richiesta un’autorizzazione).