Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 11
Il Cantone BS propone al Consiglio federale di disciplinare a livello di ordinanza il genere di «prova» richiesto per adempiere il Protocollo. Attira l’attenzione sul fatto che nel singolo caso la prova può essere associata a un notevole dispendio. Una possibilità consisterebbe ad esempio nell’ammettere l’acquisizione da fonti certificate senza un’ulteriore prova esplicita.
Come i Cantoni ZH e GL, anche il Cantone BL ritiene che in vari casi sarà difficile attribuire la provenienza delle risorse genetiche alle singole Parti. Per BL, l’articolo 23n capoversi 1 e 2 nonché i commenti nel messaggio sollevano i seguenti interrogativi:
la composizione di nuove risorse genetiche (produzione di nuovi plasmidi) è considerata un’attività di ricerca sulle risorse genetiche o un’utilizzazione di beni di consumo conformemente ai commenti?
Cosa s’intende esattamente per benefici diretti derivanti dall’utilizzazione (i risultati della ricerca non sono un beneficio)?
Come valutare l’impiego di librerie di sostanze o genoteche per scopi di screening?
L’impiego di risorse genetiche in un nuovo contesto (DNA di origine vegetale in cellule umane) è considerato un’utilizzazione secondo l’articolo 23n capoverso 2 LPN?
Il Cantone AG considera sia l’obbligo di diligenza, sia l’obbligo di notifica strumenti adeguati per attuare il Protocollo di Nagoya a livello nazionale. Secondo lui, però, dal messaggio non emerge in misura sufficiente come i risultati delle attività di ricerca (p. es. i successi della selezione) debbano confluire nella condivisione dei benefici. Bisogna evitare che siano nuovamente ceduti vantaggi competitivi senza che soggetti fino a quello momento estranei debbano dapprima fornire una controprestazione.
Il Cantone VS attira l’attenzione sul fatto che l’articolo 23n comporta pochi obblighi per l’industria. Nella disposizione dovrebbe essere inserito il diritto dei detentori di conoscenze tradizionali di utilizzare le loro risorse genetiche anche dopo la commercializzazione.
Il Cantone GE ritiene che la ricerca debba essere esonerata dall’obbligo di diligenza. nell’ordinanza occorre disciplinare tale esonero e chiarire quali utilizzazioni sottostanno all’obbligo di diligenza.
Partiti
PES fa valere il fatto che l’obbligo di condivisione dei benefici secondo l’articolo 5 del Protocollo di Nagoya si riferisce sia alla fase di utilizzazione, conformemente all’articolo 2 lettera c del Protocollo di Nagoya, sia alla fase di impiego successivo. Siccome i vantaggi finanziari essenziali sono prodotti durante questa seconda fase, occorre completare l’articolo 23n (cfr. in proposito la richiesta di modifica identica delle organizzazioni di protezione all’art. 23n sotto). Inoltre le lettere a e b dell’articolo 23n capoverso 1 andrebbero invertite.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
economiesuisse sostiene che il campo di applicazione non è chiaro. In particolare per gli agenti patogeni e i parassiti né il Protocollo di Nagoya né il presente avamprogetto affermano chiaramente se essi rientrino tra le «risorse genetiche». L’espressione «risorse genetiche» andrebbe quindi definita chiaramente nella legge, nell’interesse della certezza del diritto. Anche gli «utenti» andrebbero definiti nel testo della legge stessa. Bisognerebbe inoltre precisare, al più tardi nell’ordinanza, se per le raccolte di ceppi/banche di geni sia sufficiente un’attestazione del fornitore o se gli utenti debbano in ogni caso procedere ad accertamenti nel Paese di origine. economiesuisse chiede inoltre lo stralcio dell’articolo 23n capoverso 1 lettera b, poiché il requisito della legalità dell’accesso (art. 23n cpv. 1 lett.
a) presuppone già la condivisione dei benefici ai sensi del Protocollo di Nagoya e la negoziazione di MAT. Economiesuisse chiede inoltre, nell’interesse della certezza del diritto, che il genere di documenti da conservare e di conseguenza il contenuto dell’ordinanza sia noto prima della modifica della LPN.
Unione dei contadini si aspetta una soluzione pragmatica per le risorse genetiche che non rientrano nel campo di applicazione dell’IT-PGRFA. La Svizzera deve adoperarsi affinché tutte le colture rientrino nel campo di applicazione dell’IT-PGRFA. Occorre inoltre garantire che il nuovo servizio di notifica e controllo sia impostato in modo efficiente e che la presente modifica della LPN entri in vigore contemporaneamente al Protocollo.