Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 18
Chi sono i partner negoziali in questi casi?
Chi sono i partner negoziali se le comunità indigene si distribuiscono su più Stati nazionali?
Cosa succede se il diritto nazionale del Paese fornitore non riconosce alcuno status giuridico ai popoli indigeni e come può la Svizzera assicurare ciononostante che i diritti e le pretese legittime di tali comunità siano presi in considerazione?
4.7. Art. 23q Risorse genetiche in Svizzera (nuovo)
1
Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera a un’approvazione e a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.
2La Confederazione può sostenere la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche.
Accademie delle scienze rileva che l’esperienza mostra che le disposizioni concernenti l’accesso alle risorse genetiche possono influenzare (negativamente) la cooperazione internazionale in materia di ricerca. È altresì prevedibile che un’eventuale condivisione dei benefici riguardi la ricerca non commerciale. Essa va pertanto inclusa adeguatamente in eventuali accertamenti approfonditi e nell’ambito dell’elaborazione dell’ordinanza di applicazione.
FiBL chiede la seguente modifica:
Il Consiglio federale può subordinare l’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche in Svizzera (...)
Migros accoglie favorevolmente il fatto che il Consiglio federale sia autorizzato a disciplinare l’accesso alle risorse genetiche entro i confini nazionali anche per settori al di fuori del’agricoltura e dell’alimentazione. In questo contesto ritiene che sia giusto che siano effettuati ulteriori accertamenti per stabilire i possibili vantaggi.
Swiss-Seed chiede di completare il capoverso 1 come segue:
Esso (il Consiglio federale) svolge preliminarmente un’ampia consultazione presso tutti gli ambienti coinvolti.
AIPPI ritiene che in questo momento l’accesso alle risorse genetiche in Svizzera, in raccolte in situ o ex situ, debba essere disciplinato a livello di legge.
Per Université de Neuchâtel, la Confederazione dovrebbe sostenere in ogni caso la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche. Il capoverso 2 va adeguato di conseguenza.
CCOS accoglie favorevolmente in particolare il capoverso 2, che attribuisce alla Confederazione la possibilità di promuovere le raccolte di ceppi di microrganismi provenienti da campioni ambientali svizzeri.
4.8. Art. 24a Disposizioni penali
1
È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 23o o fornisce indicazioni false; se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.
Per il Cantone ZH, la cornice penale per chi fornisce indicazioni false o non rispetta l’obbligo di notifica intenzionalmente è insufficiente. I benefici monetari possono superare l’importo della multa di un multiplo. La nuova disposizione va pertanto completata come segue:
Se l’autore ha agito a scopo di lucro, l’ammontare della multa è illimitato.
Anche per i Cantoni LU, GL, FR, GE e JU nonché CDPNP dovrebbe essere valutato un innalzamento adeguato della multa massima, considerati gli ingenti fatturati in particolare nell’industria farmaceutica e dei cosmetici. FR chiede un rimando agli articoli 70 e 71 CP (Confisca di valori patrimoniali).
Accademie delle scienze prende atto con compiacimento del fatto che la disposizione penale si limita al mancato rispetto dell’obbligo di notifica e che di conseguenza la ricerca non commerciale non sottostà ad alcuna sanzione statale.