Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 21

4.12. Art. 25d Disposizione transitoria della modifica del ... (nuovo)

Gli articoli 23n−23p sono applicabili ai casi di accesso a risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse avvenuti dopo l’entrata in vigore di tali disposizioni.

economiesuisse saluta espressamente il fatto che non sia previsto alcun effetto retroattivo per le disposizioni concernenti gli obblighi di diligenza e di notifica. Ciò è nell’interesse della certezza del diritto.

Bio Suisse e tutte le organizzazioni di protezione fanno valere il fatto che, secondo la CBD e l’articolo 5 del Protocollo di Nagoya, il momento che fa scattare l’equa condivisione dei benefici è l’utilizzazione delle risorse genetiche. Ciò va quindi menzionato espressamente. Anche con la seguente formulazione è escluso un effetto retroattivo:

Gli articoli 23n−23p sono applicabili ai casi di utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse e/o accesso a risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse avvenuti dopo l’entrata in vigore di tali disposizioni.

Per AIPPI, Interpharma, Intergenerika, Roche e Novartis è positivo che secondo l’articolo 25d le nuove disposizioni non si applicano se l’accesso alle risorse genetiche è avvenuto prima dell’entrata in vigore delle misure di attuazione del Protocollo di Nagoya in Svizzera e che secondo il messaggio le risorse genetiche provenienti da un Paese che non è Parte del Protocollo di Nagoya non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni. Intergenerika osserva che i principi attivi di origine biologica, che in parte sono sul mercato da decenni e la cui origine biologica o genetica esatta spesso non può più essere ricostruita, dovrebbero essere esonerati da un eventuale obbligo di notifica all’UFAM o a Swissmedic per i medicamenti. Ciò va sancito all’articolo 25d. Lo chiedono anche Interpharma, Intergenerika e Novartis. Per Novartis, il divieto di effetto retroattivo di cui all’articolo 25d assicura in particolare anche l’applicabilità pratica in relazione alle risorse genetiche già disponibili oggi nei laboratori.

FiBL chiede che la disposizione transitoria si riferisca anche alle risorse genetiche in Svizzera, nella fattispecie agli articoli 23n – 23q.

ASD e scienceindustries salutano espressamente il fatto che non sia previsto alcun effetto retroattivo per le disposizioni concernenti gli obblighi di diligenza e di notifica. Ciò è nell’interesse della certezza del diritto.