Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 22
5. Richieste e osservazioni sul messaggio
Osservazione preliminare: l’oggetto della consultazione è il progetto. Il messaggio o il rapporto esplicativo servono a illustrare il progetto e non hanno carattere giuridicamente vincolante. Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione informa pertanto prevalentemente sui pareri concernenti il progetto. Le richieste e le osservazioni concernenti il messaggio sono riportare qui di seguito sommariamente.
Il Cantone ZH chiede motivazioni più dettagliate nel messaggio sugli impegni che scaturiscono dal Protocollo di Nagoya, sulla conformità del progetto con il Protocollo di Nagoya e sulle modalità di attuazione del Protocollo di Nagoya da parte di altri Stati.
PEV propone un proprio commento dettagliato sul Protocollo di Nagoya. Secondo l’articolo 3 del Protocollo di Nagoya le risorse genetiche umane sono escluse dal campo di applicazione del Protocollo. Ciò va menzionato espressamente nella legislazione svizzera di attuazione. PEV aggiunge che la camera di compensazione di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya non svolge il suo ruolo se uno Stato discrimina parte della propria popolazione. La Svizzera deve quindi adoperarsi affinché la camera di compensazione intervenga quando i meccanismi interni di uno Stato non funzionano. Il Protocollo va adeguato di conseguenza.
Per Accademie delle scienze è importante che la promozione della ricerca accetti e finanzi quale voce di bilancio la condivisione dei benefici non monetari. Occorre inoltre esaminare le possibilità per affrontare e compensare un eventuale maggior bisogno di tempo e denaro dei progetti con situazioni ABS complesse (pag. 23 del messaggio). Per la ricerca non commerciale, in particolare per le raccolte ex situ non commerciali, la concretizzazione dell’obbligo di diligenza descritta nelle considerazioni sulla situazione giuridica (pag. 28 del messaggio) non è praticabile con tale differenziazione (distinzione tra Stati Nagoya con una regolamentazione giuridica, senza una regolamentazione giuridica nonché Stati CBD). Per l’utilizzazione non commerciale nella ricerca accademica è quindi adeguata una limitazione alle informazioni minime proposte (risorse genetiche utilizzate e la loro fonte).
Le organizzazioni di protezione avanzano varie richieste concrete di modifica del messaggio, che si riferiscono quasi esclusivamente alle modifiche del progetto da esse auspicate. Spiccano le seguenti richieste (modifiche barrate o in grassetto):
pag. 17: Le risorse biologiche non utilizzate quali risorse genetiche (p. es. beni di commercio o di consumo in procedimenti biotecnologici) non rientrano quindi nel campo d’applicazione del Protocollo.
pag. 18: Durante i negoziati è tuttavia anche stato riconosciuto [. . .]. Per questo motivo sono stati inseriti l’articolo 10, che prevede la possibilità di introdurre un meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici a livello globale, e l’articolo 11, che esorta le Parti, in questi
casi, a cooperare a livello transfrontaliero.
pag. 22: Sono così generati incentivi ed eventualmente, idealmente, le risorse necessarie per conservare la diversità biologica su scala globale e utilizzare i suoi componenti in modo sostenibile.
pag. 30: Rientra nella commercializzazione in particolare la vendita di risorse genetiche utilizzate prodotti sviluppati utilizzando risorse genetiche e qualsiasi altro negozio giuridico che trae benefici monetari dalle risorse genetiche utilizzate, ad esempio mediante licenze, contratti di pegno o simili.
pag. 33: Se tali obblighi non saranno adempiuti, la Confederazione potrà anche vietare l’impiego delle risorse genetiche utilizzatei prodotti sviluppati utilizzando risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate a esse.
Le organizzazioni di protezione formulano inoltre in particolare le seguenti osservazioni sul messaggio:
Dal messaggio (pag. 27) risulta che l’obbligo di diligenza si applica sia a coloro che utilizzano risorse genetiche, sia a coloro che traggono benefici diretti dall’utilizzazione di risorse genetiche. Non è però chiaro quale sia l’elemento determinante che fa sì che questi ultimi sottostiano all’obbligo di diligenza, ad esempio se l’impresa deve avere sede in Svizzera o se l’utilizzazione o la commercializzazione devono avvenire in Svizzera.