Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 36 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul Protocollo di Nagoya Pag. 19

Bio Suisse e tutte le organizzazioni di protezione ad eccezione di WWF chiedono di esaminare se non bisognerebbe aggiungere la frase «Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza», analogamente alla legge sui brevetti. Occorre inoltre esaminare se la regolamentazione menzionata nel messaggio (pag. 32) secondo cui in mancanza di una notifica entro il termine della procedura non è rilasciata alcuna autorizzazione per la commercializzazione di un prodotto non possa essere inserita nella legge. Una commercializzazione già avviata deve poter essere bloccata fintanto che non sono presentati i documenti richiesti concernenti il PIC e i MAT. Una legge che consente all’utente di sottrarsi agli obblighi del Protocollo di Nagoya pagando una multa è inaccettabile.

Universität Basel è contrario al fatto che mediante le disposizioni penali si favorisca l’osservanza dell’obbligo di diligenza anche nell’ambito dell’utilizzazione non commerciale delle risorse genetiche (pag. 33 del messaggio). Ciò è in contrasto con l’intenzione di non introdurre alcun obbligo di notifica per la ricerca non commerciale.

WWF fa valere il fatto che l’utilizzazione delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a esse consente di guadagnare parecchi soldi. Se l’utilizzazione avviene in modo illegale, violando il Protocollo di Nagoya, in molti casi anche la multa massima è clamorosamente sproporzionata agli utili realizzati. Questi utili vanno pertanto confiscati dallo Stato. Occorre inoltre verificare se con questi soldi non debba anche essere versato un risarcimento alle parti lese. WFF chiede pertanto l’inserimento del seguente nuovo capoverso dopo il capoverso 1:

2(nuovo) I benefici patrimoniali tratti dall’utilizzazione illegale di risorse genetiche secondo gli articoli 23n – 23q sono confiscati.

3... (L’attuale capoverso unico dell’articolo 24a diventa l’articolo 24a capoverso 3)

Secondo CENU, le decisioni esecutive e le condizioni menzionate nel messaggio (pag. 33) sono uno strumento importante contro il mancato rispetto degli obblighi di diligenza e di notifica. Bisognerebbe prendere in considerazione anche la possibilità di prevedere un’applicazione integrale dell’obbligo di diligenza, verificando se, conformemente all’obbligo di diligenza, l’accesso alle risorse genetiche è effettivamente avvenuto legalmente e i benefici sono stati condivisi in modo giusto ed equo e non solo se esiste un accordo.

Per lo stesso motivo come le organizzazioni di protezione, anche CENU mette in dubbio l’importo previsto della pena comminata. Quale sanzione occorre inoltre esaminare la possibilità di negare, in caso di mancato rispetto degli obblighi, l’accesso al mercato per i prodotti basati su tali risorse genetiche. Secondo CENU, questa sarebbe una sanzione forse dura, ma in alcuni casi adeguata e soprattutto efficace in vista dell’obbiettivo di attuare il principio di equità. Per CENU è inoltre indispensabile ancorare nella LPN un monitoraggio. Non bisogna solo sanzionare le infrazioni riscontrate casualmente, ma svolgere adeguati controlli per campione. Vanno inoltre previsti controlli automatici in caso di superamento di un determinato importo di una transazione o del controvalore monetario degli accordi non monetari. Solo così è possibile garantire il rispetto dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di notifica. Un sistema di sanzioni basato unicamente sul caso non è sufficiente. È inoltre discutibile se la vigilanza prevista sia conforme al Protocollo di Nagoya.

4.9. Art. 24f Competenze esecutive dei Cantoni (nuovo)

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Il Cantone SH attira l’attenzione sul fatto che le nuove disposizioni nel capo V sull’esecuzione riguardano l’intera LPN e andrebbero valutate da questo punto di vista. L’entrata in vigore del Protocollo non deve comportare spese supplementari per i Cantoni; in altre parole nel Cantone di Sciaffusa l’attuazione non deve avere alcuna incidenza sui costi.

Il Cantone AG accoglie favorevolmente l’introduzione del capo dedicato all’esecuzione, che mancava nella LPN. Prende atto del fatto che i maggiori oneri addossati ai Cantoni in seguito alla ratifica saranno limitati e ritiene che ciò sia corretto. Anche il Cantone TG esprime la propria approvazione.