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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine

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935.121 Dienstleistungsgewerbe

Sezione 2: Concessione di mutui

Art. 3 Compiti della Società svizzera di credito alberghiero

1La Società svizzera di credito alberghiero (SCA) concede i mutui di cui all’articolo 4 della legge a titolo sussidiario rispetto ai creditori privati.

2Può offrire a operatori privati e corporazioni territoriali pubbliche prestazioni di consulenza su investimenti, finanziamenti e relative questioni strategiche legate all’economia alberghiera.

3Gli introiti da prestazioni di consulenza devono coprire i costi che esse generano.

Art. 4 Calcolo del valore reddituale

1Il valore reddituale di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge è calcolato secondo metodi scientifici ed empirici riconosciuti e si ottiene dalla capitalizzazione dei fondi liberi per il pagamento degli interessi e degli ammortamenti. I costi determinati dalla sostituzione di impianti deprezzatisi nel corso del tempo vanno dedotti dai fondi liberi.

2Per i progetti d’investimento, il valore reddituale è determinato facendo riferimento sia al piano aziendale dettagliato sia ai dati empirici di un’azienda dello stesso tipo, di uguale grandezza, nonché di un giro d’affari di simile struttura.

3Occorre tenere debitamente conto del reddito da attività accessorie e degli elementi del patrimonio non necessari all’azienda quali terreni adiacenti o edifici.

4Se il valore reddituale non può essere calcolato in maniera attendibile o non può essere calcolato del tutto, il fattore decisivo per la determinazione del pegno ipotecario massimo è la sostenibilità degli oneri derivanti da interessi e ammortamenti.

5Il metodo di calcolo è specificato nel regolamento interno.

Art. 5 Importo del mutuo

1L’importo del mutuo per singolo progetto si situa di regola tra i 100 000 e i 6 milioni di franchi svizzeri. Tale importo non può superare il 40 per cento del valore reddituale.

2A titolo eccezionale possono essere concessi prestiti superiori ai 6 milioni di franchi svizzeri, in particolare per progetti che:

a. contribuiscono al rafforzamento delle destinazioni turistiche, quali aziende leader o progetti di cooperazione;

b. presentano un carattere innovativo, sostenibile ed esemplare.

3A titolo eccezionale possono essere concessi prestiti che superano il 40 per cento del valore reddituale, in particolare per progetti d’investimento in regioni periferiche o strutturalmente deboli.