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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
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4 Allegato: Panoramica della revisione dell’ordinanza
Vecchia ordinanza Nuova ordinanza Modifiche
Art. 1 Settore alberghiero Art. 1 Settore alberghiero La nozione di «settore alberghiero» viene ridefinita
e resa più flessibile e la terminologia viene armonizzata con quella della legge sulle abitazioni secondarie.
Art. 2 Regioni turistiche Art. 2 Regioni turistiche e L’articolo specifica che il perimetro di promozione
stazioni balneari non comprende soltanto le regioni turistiche, ma anche le stazioni balneari.
Art. 3 Concessione di mu- Art. 3 Compiti della Società Adeguamento del titolo dell’articolo. I compiti della tui svizzera di credito alberghie- Società e il principio della copertura dei costi ven-
ro gono precisati.
Art. 4 Limite di credito Art. 4 Calcolo del valore Adeguamento del titolo dell’articolo. L’articolo speci-
reddituale fica in quali casi il fattore determinante per il limite di credito massimo è la sostenibilità.
Art. 5 Importo del mutuo L’articolo è nuovo. La limitazione dell’importo era sinora disciplinata nel regolamento interno della SCA. Il limite di credito viene aumentato in termini sia relativi sia assoluti. Il limite di credito relativo viene reso più flessibile.
Art. 5 Rilevamento di mu- Art. 6 Rilevamento di mutui Nessun cambiamento sostanziale.
tui esistenti esistenti
Art. 6 Perdite sui mutui Art. 10 (Titolo della sezione Il titolo dell’articolo corrisponde al titolo adeguato
3) Finanziamento della So- della sezione 3. L’assunzione da parte della Confecietà e assunzione di perdite derazione delle perdite sui mutui e il reperimento di su mutui capitale di terzi presso le cerchie interessate o sul mercato dei capitali vengono precisati, in adempimento di una raccomandazione del CDF.
Art. 7 Interessi e ammor- Art. 7 Interessi e ammorta- Vengono precisati i principi per la determinazione tamento mento dei tassi d’interesse, in adempimento di una racco-
mandazione del CDF. La possibilità di sospendere gli ammortamenti viene resa più flessibile. Viene inoltre inserita nell’ordinanza la possibilità di concedere sconti sugli interessi, sinora contemplata dal regolamento interno della SCA.
Art. 8 Misure per evitare Questo articolo è nuovo. La possibilità di adottare perdite su crediti misure per evitare perdite su crediti era sinora contemplata dal regolamento interno della SCA.
Art. 9 Garanzie Questo nuovo articolo precisa l’articolo 9 capoverso 1 della legge. La competenza di concedere mutui senza garanzie viene trasmessa alla SCA.
Art. 8 Organizzazione del- Art. 11 Organizzazione della L’articolo si limita a menzionare gli organi della Sola Società Società cietà.
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