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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
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Sezione 6: Disposizioni finali
Articolo 20 Disposizione transitoria
L’articolo 20 è nuovo.
Capoverso 1
La possibilità, sancita al capoverso 1, di mantenere i mutui esistenti e di autorizzare adeguamenti delle condizioni di credito viene concessa nell’ambito delle basi legali vigenti. In tal modo si garantisce la sicurezza giuridica agli attuali creditori.
Capoverso 2
La limitazione temporale di cui all’articolo 20 capoverso 2 si riferisce all’adozione di nuove decisioni di credito e non alla durata dei mutui concessi.
664.31/2005/03418 \ COO.2101.104.4.219147 23/26