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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
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2 Parte specifica
2.1 Ingresso
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione nel caso in cui le disposizioni della legge federale sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12, di seguito «legge») necessitino di ulteriori spiegazioni relative alla concessione dei mutui.
2.2 Osservazioni sui singoli articoli dell’ordinanza
Sezione 1: Definizioni
Articolo 1 Settore alberghiero
L’articolo 1 viene adeguato e suddiviso in due capoversi.
La legge enuncia il principio secondo cui «la Confederazione promuove la concessione di crediti al settore alberghiero con lo scopo di mantenerne e migliorarne la competitività e la continuità» (art. 1 cpv. 1). A tale scopo essa sostiene l’attività della Società svizzera di credito alberghiero (di seguito «SCA» o «Società», art. 1 cpv. 2).
Se da un lato viene mantenuto il principio della promozione, dall’altro la nozione di «settore alberghiero» viene ridefinita e resa più flessibile. Le analisi d’impatto dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie, effettuate dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), mostrano che i confini di demarcazione tra le varie forme d’alloggio si stanno attenuando sempre più. Di pari passo con l’aumento dei finanziamenti trasversali delle strutture alberghiere attraverso l’edificazione e la vendita di abitazioni secondarie, in corso dagli anni ’90, sono sorte sempre più forme d’alloggio miste o ibride tra industria alberghiera classica e abitazioni di vacanza. Pertanto, nell’elaborare le disposizioni esecutive relative all’iniziativa sulle abitazioni secondarie viene attribuita un’importanza fondamentale alla distinzione tra le varie forme d’alloggio e alla loro precisa definizione. Un fattore chiave della promozione del settore alberghiero da parte della Confederazione è che la legislazione in materia di abitazioni secondarie contempla ora la nozione di «aziende alberghiere strutturate», ossia infrastrutture d’alloggio che sono dotate di modelli operativi simili a quelli alberghieri e che potranno essere edificate anche in futuro.
Oltre a ridefinire e rendere più flessibile la nozione di «settore alberghiero», la promozione del settore alberghiero attraverso la SCA viene armonizzata con la terminologia della legislazione esecutiva dell’iniziativa sulle abitazioni secondarie.
Capoverso 1
Il capoverso 1 dell’articolo 1 è nuovo. Esso definisce la nozione di «settore alberghiero». In futuro la SCA potrà cofinanziare gli alberghi (lett. a), le aziende alberghiere strutturate (lett.
b) nonché i terreni, le costruzioni, i locali, le installazioni e gli impianti appartenenti ad alberghi o ad aziende alberghiere strutturate (lett. c). Questa ridefinizione rendere più moderna e flessibile la nozione di «settore alberghiero».
Si tiene così conto del principio stabilito dal legislatore, secondo cui la SCA deve poter sostenere impianti rientranti nel settore alberghiero come ad esempio le infrastrutture di wellness9. I relativi investimenti possono essere cofinanziati dalla SCA soltanto se il rischio economico viene assunto principalmente dall’azienda alberghiera interessata e se l’utilità che ne risulta va a beneficio suo e dei suoi clienti. Possono essere promossi anche investimenti sostenuti da più aziende alberghiere.
9 Cfr. Consiglio federale (2002), pag. 6433. 664.31/2005/03418 \ COO.2101.104.4.219147 8/26