Progetto
Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine
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Capoverso 5
Il capoverso 5 dell’articolo 4 viene adeguato formalmente. La SCA determina il valore reddituale in base al metodo DCF (discounted cashflow). Dato che quest’ultimo è soggetto a cambiamenti, le basi legali si limitano a fissarne i principi più importanti. I dettagli sul metodo DCF, invece, sono disciplinati nel regolamento interno. Tra questi figurano il metodo di calcolo del tasso di capitalizzazione e i particolari relativi al calcolo della sostenibilità, applicato quando il valore reddituale non può essere calcolato in modo attendibile o non può essere calcolato del tutto (cfr. art. 4 cpv. 4).
Articolo 5 Importo del mutuo
L’articolo 5 è nuovo.
Capoverso 1
Finora la limitazione dei mutui era disciplinata nel regolamento interno della SCA e, secondo la prassi adottata dalla Società, si attestava di regola a due milioni di franchi svizzeri. La limitazione del mutuo è un elemento chiave del carattere sussidiario che contraddistingue le attività di promozione della SCA (cfr. spiegazioni relative all’art. 3 cpv. 1), motivo per cui viene ora stabilita nell’ordinanza stessa. Tale limitazione viene effettuata sia in termini assoluti sia in relazione al valore reddituale.
In termini assoluti, il limite superiore viene portato da due a sei milioni franchi. Dalla valutazione della SCA, effettuata nel 2013, è emerso che per cofinanziare progetti di risanamento e rinnovare aziende alberghiere medio-grandi questo limite è sufficiente. L’aumento del limite massimo assoluto è necessario affinché la SCA possa sostenere in futuro il settore del turismo in modo efficace.
Va ricordato che già oggi la Società concede mutui superiori ai due milioni di franchi svizzeri. Con l’aumento del limite massimo assoluto è probabile che aumenterà anche il numero dei mutui corrispondenti.
Il limite superiore in termini relativi viene portato da un terzo al 40 per cento del valore reddituale. Le analisi del DEFR dimostrano che, di regola, gli istituti di credito privati concedono i loro mutui per investimenti nel settore alberghiero riferendosi unicamente al 60 per cento del valore reddituale. Affinché la SCA possa contribuire a colmare la lacuna di finanziamento nel settore alberghiero, il limite di prestito relativo viene dunque portato al 40 per cento.
Il limite inferiore in termini assoluti viene mantenuto, di regola, a 100 000 franchi. Si intende così evitare che si verifichi un’eccessiva dispersione dei fondi della SCA.
La limitazione degli importi concessi in prestito viene effettuata in relazione agli impegni specifici, ossia ai singoli progetti d’investimento. Il regolamento interno della SCA disciplina i particolari in caso di impegni concernenti la stessa infrastruttura o il medesimo debitore o di impegni collettivi.
Capoverso 2
In casi eccezionali la SCA ha la possibilità di sostenere progetti d’investimento con oltre sei milioni di franchi svizzeri. Con questa disposizione derogatoria viene mantenuta la flessibilità prevista dal vecchio regolamento interno (con la formulazione «di regola»). La Società potrà così contribuire in particolare alla costituzione di aziende leader, alla realizzazione di progetti di cooperazione e, quindi, al rafforzamento delle destinazioni turistiche. Inoltre, essa potrà sostenere in modo sostanzioso progetti d’investimento innovativi, sostenibili ed esemplari.
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