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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine

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La legge menziona anche l’«impianto di attrezzature alberghiere interaziendali» (art. 4 cpv. 1 lett. c). Viene specificato, nell’ottica di un aggiornamento, che entrano in considerazione anche gli investimenti di società affiliate o strutture analoghe che appartengono principalmente a una o più aziende alberghiere e che realizzano la maggior parte dei loro utili mediante servizi offerti su commissione di tali aziende. Si tiene così conto del fatto che per offrire le loro prestazioni, le aziende alberghiere tendono sempre di più a collaborare tra di loro o a delegare a terzi la prestazione di questi servizi.

Gli investimenti in terreni di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere promossi dalla SCA soltanto nell’ambito dell’ordinario finanziamento di costruzioni direttamente legate a progetti edili concreti e approvati. La promozione di questo tipo di investimenti è retta dall’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge, secondo cui la SCA può concedere mutui per la costruzione di nuove aziende alberghiere. Nell’ambito di questi progetti edili, l’acquisto dei terreni costituisce spesso una parte considerevole dei costi complessivi.

Capoverso 2

Il capoverso 2 dell’articolo 1 è nuovo. Esso introduce la nozione di «aziende alberghiere strutturate», che sostituisce l’attuale elenco, comprendente «gli alberghi, le locande e i motel, nonché le aziende del settore paralberghiero come gli ostelli della gioventù, i centri di vacanza per famiglie e gli alloggi analoghi». La nozione di «aziende alberghiere strutturate» è più flessibile e risponde meglio ai continui sviluppi dei modelli d’alloggio di quanto non lo faceva il suddetto elenco (incompleto) delle varie forme d’alloggio.

Quanto alla definizione della nozione di «aziende alberghiere strutturate», data all’articolo 1 capoverso 2 lettere a-f, va precisato che si parla di «brevi periodi» quando il periodo di soggiorno medio dura fino a due settimane o al massimo 90 giorni (lett. a). Le aziende ad economia mista non rientrano nel settore alberghiero, ma offrono servizi di alloggio (p. es. agriturismo o hotelspitex). La premessa per un cofinanziamento da parte della SCA è che l’azienda consista in parte in un albergo autonomo e redditizio (lett. e). Per «aziende ibride» si intendono forme miste – in termini giuridici, economici o edili – che si situano tra il settore alberghiero classico e quello paralberghiero. In questo caso la premessa per un cofinanziamento da parte della SCA è che l’azienda sia sfruttata come unità aziendale uniforme (lett. f).

Articolo 2 Regioni turistiche e stazioni balneari

L’articolo 2 viene adeguato, titolo compreso.

La legge sancisce che la concessione di mutui è limitata esclusivamente alle regioni turistiche e alle stazioni balneari (art. 5 cpv. 1 lett. a, b). Sono regioni turistiche le regioni e le località in cui il turismo ha importanza essenziale ed è sottoposto a notevoli fluttuazioni stagionali (art. 5 cpv. 2). La legge specifica inoltre che il Consiglio federale designa tali regioni e località dopo aver sentito i Cantoni (art. 5 cpv. 2).

La limitazione del perimetro di promozione della SCA alle regioni turistiche e stazioni balneari rispecchia la legittimazione della Società. Con la revisione viene specificato che tale perimetro comprende, secondo l’articolo 5 della legge, le regioni turistiche e le stazioni balneari, precisazione ripresa anche nel titolo.

Si parla di stazioni balneari in presenza di risorse terapeutiche locali e infrastrutture curative corrispondenti, sfruttate per raggiungere obiettivi terapeutici (riabilitazione e prevenzione) e/o obiettivi attinenti al turismo della salute (p. es. wellness). Sono determinanti, in particolare, i seguenti criteri:

 impianti diagnostici e/o terapeutici adattati, sorvegliati da medici e persone adeguatamente qualificate;

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