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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine

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L’assunzione delle perdite sui mutui è strettamente connessa al finanziamento della Società, disciplinato all’articolo 14 della legge. Nella sua nuova versione, il titolo della sezione 3 è più preciso (vecchio titolo dell’art. 6: «Perdite sui mutui») e il testo contiene un esplicito riferimento all’articolo 14 della legge.

Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 10 vengono modificati. Come già nel titolo dell’articolo 10, anche nei capoversi viene precisato che l’assunzione delle perdite sui mutui è il fattore centrale. Sono considerate perdite le perdite di capitale sui mutui nonché le perdite che la SCA deve sopportare a causa della gestione di queste voci e dei minori ricavi che ne derivano.

La SCA dispone di un sistema di gestione del rischio efficiente, un sistema di rating appropriato e una sistematica in materia di rettifiche di valore e accantonamenti. I futuri costi di rischio vengono integrati il più possibile nelle condizioni d’interesse.

Alla SCA va garantita anche in futuro la possibilità di chiedere alla SECO una riduzione dell’importo da restituire alla Confederazione se, contrariamente alle aspettative, l’evoluzione dei rischi si rivelasse negativa. La decisione di assumere perdite su mutui viene presa tenendo conto della liquidità della Società. Occorre permettere alla SCA di praticare una politica creditizia anticiclica, garantendo nel contempo che le sue attività di promozione possano essere svolte sul lungo periodo.

L’assunzione delle perdite sui mutui da parte della Confederazione ha carattere sussidiario. Tali perdite devono innanzitutto andare a carico della SCA stessa. Viene pertanto specificato che a tal fine occorre attingere alle riserve della Società (compresi gli utili riportati). Un’eventuale riduzione dell’importo da rimborsare alla Confederazione è ipotizzabile soltanto se tutte le riserve della SCA non bastano a coprire le perdite in questione. Le disposizioni sulla costituzione e sull’impiego delle riserve sono contenute nello statuto della Società.

Considerato il suddetto sistema di gestione del rischio della SCA, il Consiglio federale è fiducioso che in un prossimo futuro la Confederazione non sarà chiamata ad assumersi eventuali perdite su mutui.

Capoverso 3

Il capoverso 3 dell’articolo 10 è nuovo. L’articolo 14 capoverso 2 della legge stabilisce che «la Società può inoltre procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato finanziario». Nell’ambito della sua valutazione, il CDF raccomanda di precisare questa disposizione nell’ordinanza (cfr. capitolo 1.5). Questa raccomandazione viene ora attuata con l’introduzione del capoverso 3.

Grazie alla possibilità di procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato f inanziario la SCA può, se necessario, aumentare il suo potenziale di prestito nel rispetto degli interessi della Confederazione e degli altri soci. Nell’ottica della Confederazione si tratta innanzitutto degli interessi dei creditori (secondo l’articolo 14 capoverso 3 della legge, la Confederazione non risponde per eventuali impegni assunti dalla Società nei confronti di terzi) e degli interessi della politica in materia di turismo e promozione degli alloggi.

Al capoverso 3 dell’articolo 10 si citano pertanto le premesse che devono essere adempiute affinché la SCA possa procurarsi capitale di terzi da cerchie interessate o sul mercato finanziario. Da un lato, il capitale di terzi deve essere impiegato direttamente per la concessione dei mutui. Si garantisce così che il reperimento di capitale di terzi avvenga in caso di necessità e che i capitali siano impiegati adeguatamente e non a scopi d’investimento. D’altro lato il capoverso stabilisce che la concessione dei mutui deve avvenire in modo tale da coprire interamente tutte le spese amministrative, i costi relativi al rischio e i costi di rifinanziamento. Ciò significa che tutti i costi causati dall’utilizzo del capitale di terzi raccolto dalla SCA, comprese le eventuali perdite, devono risultare coperti dai ricavi realizzati con tale capitale e che il sovvenzionamento trasversale non è ammesso. Se la SCA si procura del capitale di terzi

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