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Consultazione 2013/121: Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero · 33 pagine

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Capoverso 3

Il capoverso 3 dell’articolo 7 viene modificato. I termini d’ammortamento relativamente lunghi e la possibilità di sospendere un ammortamento sono – oltre ai tassi d’interesse favorevoli e agli eventuali sconti su questi ultimi – gli altri elementi chiave dell’attività di promozione finanziaria della SCA. Con la revisione dell’ordinanza, le sospensioni degli ammortamenti possono essere accordate in maniera più flessibile. D’ora in avanti, infatti, possono essere concesse non soltanto per gli anni immediatamente successivi all’investimento, ma anche per un intervallo limitato nel corso dell’intera durata del mutuo. Viene così potenziato l’effetto anticiclico delle attività di promozione della SCA. A titolo d’esempio si possono citare le sospensioni accordate dalla SCA nel 2012 nell’ambito delle misure congiunturali volte ad attenuare gli effetti del franco forte. I principi per la concessione delle sospensioni sono disciplinati nel regolamento interno.

Articolo 8 Misure per evitare perdite su creditori

L’articolo 8 è nuovo.

Questa disposizione sulle misure per evitare perdite su creditori conferisce alla Società la flessibilità necessaria nei rapporti con aziende che versano in difficoltà. Una disposizione analoga, dal titolo «aktives Restrukturierungsmanagement», era contenuta nel vecchio regolamento interno della SCA. Tra le suddette misure figurano in particolare – oltre alle condizioni di finanziamento vantaggiose (interessi e ammortamento) – piani di risanamento e di riconversione dei debiti, documentazione di vendita e ricerca di acquirenti. La loro applicazione è vincolata alla condizione che l’impegno finanziario possa essere recuperato parzialmente o interamente, che il nuovo organo responsabile sia sufficientemente solvente e che il progetto di risanamento si prospetti sostenibile. Inoltre, la SCA può affiancare le aziende in difficoltà con prestazioni di consulenza proprie, intermediazione di esperti e assistenza in sede di riconversione dei debiti. A seconda dei suoi interessi, la Società può adeguare i propri onorari per le prestazioni di assistenza fornite. Le misure di cui all’articolo 8 possono essere attuate unicamente nel rispetto dell’autonomia finanziaria (cfr. capitolo 1.3) cui la SCA deve attenersi e a condizione di non mantenere in essere strutture obsolete.

Articolo 9 Garanzie

L’articolo 9 è nuovo.

Esso specifica l’articolo 9 capoverso 1 della legge, il quale sancisce che, salvo circostanze speciali, i mutui devono essere garantiti da pegno immobiliare o altrimenti. Nel valutare tali garanzie, la SCA si orienta agli standard del settore finanziario. Le garanzie servono a minimizzare le perdite e, in caso di liquidazione, conferiscono alla SCA il diritto di essere consultata.

Queste circostanze speciali possono essere fatte valere soltanto in casi eccezionali. Nell’ambito del processo di contolling, reporting e monitoring, la SCA informa la SECO dei casi in cui ha fatto valere circostanze speciali.

Sezione 3: Finanziamento della SCA e assunzione di perdite su mutui

Articolo 10

L’articolo 10 corrisponde all’articolo 6 della vecchia ordinanza. Il titolo della sezione 3 e i capoversi 1 e 2 dell’articolo 10 vengono modificati. Il capoverso 3 è nuovo.

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